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124365
IDG780600326
78.06.00326 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
fumarola angelo
il patrocinio delle parti in funzione degli accertamenti tecnici
relazione alla tavola rotonda su "aspetti applicativi e tecnici delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (legge 11 agosto 1973, n. 533)", milano, 15 dicembre 1973
Sicur. soc., an. 30 (1975), fasc. 1, pag. 28-41
d4193; d761; d4157; d42114
pratico
formale
nell' ambito del processo previdenziale, a vantaggio della rapidita', occorre: che il ricorso contenga la proposizione del quesito peritale ed indichi il nominativo del consulente di parte; che il giudice nomini il consulente tecnico di ufficio con lo stesso decreto che fissa l' udienza di discussione; che all' udienza di discussione sia di regola presente il consulente tecnico di ufficio per tenere relazione orale. in generale, va detto che, circa la consulenza tecnica, il giudice ha l' obbligo di richiederla, attingendo ad un apposito albo, nelle cause che richiedono accertamenti tecnici. quanto alla nomina del consulente tecnico in appello, si deve ritenere sempre obbligatorio procedere in tal senso se occorrono accertamenti tecnici e, comunque, il rifiuto dovrebbe essere motivato da gravi e precise ragioni. la liquidazione, infine, potrebbe avvenire con il criterio delle tariffe professionali, essendo tale criterio previsto nell' ipotesi di gratuito patrocinio.
art. 424 c.p.c. art. 445 c.p.c. art. 13 l. 11 agosto 1973, n. 533 art. 61 c.p.c. art. 441 c.p.c. l. 1 dicembre 1956, n. 426 art. 14 l. 11 agosto 1973, n. 533
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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