| 124365 | |
| IDG780600326 | |
| 78.06.00326 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| fumarola angelo
| |
| il patrocinio delle parti in funzione degli accertamenti tecnici
| |
| | |
| relazione alla tavola rotonda su "aspetti applicativi e tecnici delle
controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria
(legge 11 agosto 1973, n. 533)", milano, 15 dicembre 1973
| |
| | |
| | |
| | |
| Sicur. soc., an. 30 (1975), fasc. 1, pag. 28-41
| |
| | |
| d4193; d761; d4157; d42114
| |
| pratico
| |
| formale
| |
| | |
| | |
| nell' ambito del processo previdenziale, a vantaggio della rapidita',
occorre: che il ricorso contenga la proposizione del quesito peritale
ed indichi il nominativo del consulente di parte; che il giudice
nomini il consulente tecnico di ufficio con lo stesso decreto che
fissa l' udienza di discussione; che all' udienza di discussione sia
di regola presente il consulente tecnico di ufficio per tenere
relazione orale. in generale, va detto che, circa la consulenza
tecnica, il giudice ha l' obbligo di richiederla, attingendo ad un
apposito albo, nelle cause che richiedono accertamenti tecnici.
quanto alla nomina del consulente tecnico in appello, si deve
ritenere sempre obbligatorio procedere in tal senso se occorrono
accertamenti tecnici e, comunque, il rifiuto dovrebbe essere motivato
da gravi e precise ragioni. la liquidazione, infine, potrebbe
avvenire con il criterio delle tariffe professionali, essendo tale
criterio previsto nell' ipotesi di gratuito patrocinio.
| |
| art. 424 c.p.c.
art. 445 c.p.c.
art. 13 l. 11 agosto 1973, n. 533
art. 61 c.p.c.
art. 441 c.p.c.
l. 1 dicembre 1956, n. 426
art. 14 l. 11 agosto 1973, n. 533
| |
| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
| |