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Documento


124377
IDG780600338
78.06.00338 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bussi benedetto
intervento alla tavola rotonda "il nuovo processo del lavoro ha risposto alle attese dei lavoratori?", montecatini, 21-23 novembre 1975
Sicur. soc., an. 30 (1975), fasc. 6, pag. 571-573
d4193; d761
critico-sociologico
formale
aver mantenuto, nel processo previdenziale, l' obbligo del previo procedimento amministrativo, sia pure soltanto a pena di improcedibilita', vuol dire aver conservato un ordinamento che non rende effettiva la tutela del lavoratore. nella sostanza, infatti, il ricorso amministrativo rappresenta un mezzo che stimola la scarsita' di impegno degli istituti assicuratori nell' istruttoria delle domande e nella loro decisione, dal momento che alta e' la percentuale dei ricorsi accolti. la situazione che si e' creata e' dunque assurda, perche', mentre si e' cercato di accelerare il processo previdenziale, si e' completamente trascurato di riformare, abbreviandole ed uniformandole, le procedure amministrative. un tipo di procedimento amministrativo piu' snello che potrebbe essere adottato in tutte le assicurazioni sociali e' quello della legge infortuni che prevede un unico ricorso da proporre allo stesso organo che ha negato la prestazione.
art. 443 c.p.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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