Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


124405
IDG780600366
78.06.00366 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
fabbrini giovanni
replica al convegno nazionale "il nuovo processo del lavoro due anni dopo", montecatini, 21-23 novembre 1975
Sicur. soc., an. 30 (1975), fasc. 6, pag. 612-624
d4192; d760; d4193; d761; d42114
critico-sociologico
formale
nel complesso, la macchina processuale impiantata dalla legge di riforma del processo del lavoro e' in grado, nel rispetto dei principi costituzionali, di dare discreta prova tecnica di se' e, negli ambienti giudiziari piu' funzionali, ha anche dimostrato in concreto di essere capace di smaltire le controversie giurisdizionali. circa poi, in particolare, il problema della consulenza tecnica nelle cause previdenziali in grado di appello, non si puo' consentire con chi ne chiede l' obbligatorieta', perche' cio' causerebbe ulteriori lungaggini processuali e perche' e' pur sempre possibile il contributo del consulente di parte. inoltre sembra di poter condividere l' orientamento giurisprudenziale secondo cui le spese di consulenza devono essere anticipate dagli istituti previdenziali, mentre la ripetizione a carico del lavoratore soccombente potrebbe avvenire soltanto sul presupposto della lite temeraria. in conclusione, la legge in esame rischia di naufragare per difetto di presupposti esterni essenziali, quali la riforma dell' ordinamento giudiziario, la ristrutturazione degli istituti previdenziali ed una migliore disciplina dell' ammissione al gratuito patrocinio.
art. 24 cost. art. 10 l. 11 agosto 1973, n. 533 art. 441 c.p.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



Ritorna al menu della banca dati