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| IDG780600366 | |
| 78.06.00366 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| fabbrini giovanni
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| replica al convegno nazionale "il nuovo processo del lavoro due anni
dopo", montecatini, 21-23 novembre 1975
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| Sicur. soc., an. 30 (1975), fasc. 6, pag. 612-624
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| d4192; d760; d4193; d761; d42114
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| critico-sociologico
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| formale
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| nel complesso, la macchina processuale impiantata dalla legge di
riforma del processo del lavoro e' in grado, nel rispetto dei
principi costituzionali, di dare discreta prova tecnica di se' e,
negli ambienti giudiziari piu' funzionali, ha anche dimostrato in
concreto di essere capace di smaltire le controversie
giurisdizionali. circa poi, in particolare, il problema della
consulenza tecnica nelle cause previdenziali in grado di appello, non
si puo' consentire con chi ne chiede l' obbligatorieta', perche' cio'
causerebbe ulteriori lungaggini processuali e perche' e' pur sempre
possibile il contributo del consulente di parte. inoltre sembra di
poter condividere l' orientamento giurisprudenziale secondo cui le
spese di consulenza devono essere anticipate dagli istituti
previdenziali, mentre la ripetizione a carico del lavoratore
soccombente potrebbe avvenire soltanto sul presupposto della lite
temeraria. in conclusione, la legge in esame rischia di naufragare
per difetto di presupposti esterni essenziali, quali la riforma dell'
ordinamento giudiziario, la ristrutturazione degli istituti
previdenziali ed una migliore disciplina dell' ammissione al gratuito
patrocinio.
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| art. 24 cost.
art. 10 l. 11 agosto 1973, n. 533
art. 441 c.p.c.
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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