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| IDG780610282 | |
| 78.06.10282 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| russo rosario
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| nota a cass. sez. i civ. 15 aprile 1975, n. 1423
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| Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 5, pt. 1a, pag. 1149-1150
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d42262; d42126; d4150; d40622; d61405
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| l' a. rileva come nel senso della inammissibilita' del controricorso
quando sia stato depositato nella cancelleria della corte di
cassazione dopo il decorso del termine di venti giorni dalla sua
notificazione, siano numerose sentenze della suprema corte e parte
della dottrina. uno studioso (d' onofrio) invece e' di diverso
avviso, argomentandolo anche sulla base della mancanza di un'
espressa previsione di perentorieta' del termine. sono poi richiamate
numerose sentenze della cassazione ove si esclude la rimessione se il
giudice di appello riconosce all' attore la legitimatio ad causam
negatagli dal primo giudice. tali pronunzie concordano tutte nel
senso della tassativita' dell' elencazione delle ipotesi di
rimessione di cui agli artt. 353 e 354 codice di procedura civile. la
sentenza annotata ha ritenuto che le perizie disposte dal giudice
penale anche se viziate da nullita' assoluta possono essere
utilizzate dal giudice civile ai fini della decisione specialmente in
ordine ai fatti obiettivamente constatati dal perito ed ai dati
tecnici da lui riferiti. l' a. osserva come altre volte la cassazione
aveva subordinato l' utilizzabilita' in sede civile del materiale
probatorio raccolto nel processo penale alla "legittimita'" della
prova.
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| art. 116 c.p.c.
art. 353 c.p.c.
art. 354 c.p.c.
art. 370 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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