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124444
IDG780610282
78.06.10282 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
russo rosario
nota a cass. sez. i civ. 15 aprile 1975, n. 1423
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 5, pt. 1a, pag. 1149-1150
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d42262; d42126; d4150; d40622; d61405
l' a. rileva come nel senso della inammissibilita' del controricorso quando sia stato depositato nella cancelleria della corte di cassazione dopo il decorso del termine di venti giorni dalla sua notificazione, siano numerose sentenze della suprema corte e parte della dottrina. uno studioso (d' onofrio) invece e' di diverso avviso, argomentandolo anche sulla base della mancanza di un' espressa previsione di perentorieta' del termine. sono poi richiamate numerose sentenze della cassazione ove si esclude la rimessione se il giudice di appello riconosce all' attore la legitimatio ad causam negatagli dal primo giudice. tali pronunzie concordano tutte nel senso della tassativita' dell' elencazione delle ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 codice di procedura civile. la sentenza annotata ha ritenuto che le perizie disposte dal giudice penale anche se viziate da nullita' assoluta possono essere utilizzate dal giudice civile ai fini della decisione specialmente in ordine ai fatti obiettivamente constatati dal perito ed ai dati tecnici da lui riferiti. l' a. osserva come altre volte la cassazione aveva subordinato l' utilizzabilita' in sede civile del materiale probatorio raccolto nel processo penale alla "legittimita'" della prova.
art. 116 c.p.c. art. 353 c.p.c. art. 354 c.p.c. art. 370 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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