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124446
IDG780610284
78.06.10284 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
tarello giovanni
tecniche interpretative e referendum popolare
nota a c. cost. 7 febbraio 1978, n. 16
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 5, pt. 1a, pag. 913-924
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d021030
l' a. critica la sentenza annotata dal momento che la corte costituzionale, ritenendo di avere un potere di sindacato sulla corrispondenza della richiesta di referendum ad un (suo) concetto di tale istituto, applica una tecnica di integrazione della legge conosciuta come "integrazione mediante elaborazione concettuale dell' istituto": trattasi di una tecnica che una larga corrente dottrinale sconsiglia in ordine ai diritti fondamentali di liberta' e di partecipazione. la corte ritiene poi inammissibili le richieste di referendum formulate in modo tale che ciascun quesito da sottoporre al corpo elettorale contenga una pluralita' di domande eterogenee carenti di una matrice razionalmente unitaria. a tal proposito l' a. osserva che l' introduzione di tale causa di inammissibilita', per altro priva di un fondamento soddisfacente, determina una situazione di grave imprevedibilita' e incertezza del diritto. parimenti oggetto di critica e' l' assunto della corte secondo cui tra gli atti normativi esclusi dal referendum vi sarebbero anche quelli le cui disposizioni siano produttive di effetti collegati all' ambito di operativita' di quelli menzionati espressamente nell' art. 75 comma 2 della costituzione in modo cosi' stretto che la preclusione sia logicamente sottintesa. decisamente criticata dall' a. e' anche la massima secondo cui l' elencazione contenuta nell' art. 75 della costituzione non avrebbe carattere tassativo: osserva tra l' altro che nella nostra tradizione giuridica il procedimento per analogia non e' ritenuto giustificato quando si tratta di disposizioni di legge che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi, come e' per il capoverso dell' art. 75 della costituzione che pone delle eccezioni alla regola generale di cui al comma 1. l' a. critica infine la sentenza anche nella parte in cui stabilisce l' inammissibilita' del referendum in ordine agli atti legislativi dotati di una peculiare forza passiva che li renda insuscettibili di essere validamente abrogati da leggi ordinarie successive.
art. 75 cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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