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124447
IDG780610285
78.06.10285 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
dallari marzio
perplessita' sull' eterogestione del giudizio d' ottemperanza
nota a c. cost. 12 maggio 1977, n. 75
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 5, pt. 1a, pag. 981-987
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d15305
l' a. osserva che nella sentenza annotata la qualificazione del commissario di ottemperanza quale organo ausiliare del giudice avrebbe dovuto essere accompagnata dalla ricerca delle fonti legislative e dei principi che legittimerebbero il giudice amministrativo a creare un proprio organo ausiliare per l' esplicazione conclusiva delle funzioni giurisdizionali di merito di cui all' art. 37 della legge n. 1034 del 6 dicembre 1971. rilevata la differenza tra i compiti degli ausiliari del giudice contemplati nell' ordinamento processuale civile e quelli del commissario d' ottemperanza, evidenzia che nessuna norma conferisce al giudice amministrativo il potere di creare tali commissari, e che comunque, pur contrastando sempre con il divieto di eterogestione giurisdizionale, sarebbe maggiormente accettabile l' affidamento di determinate operazioni ad organi gia' esistenti nell' ordinamento per l' esplicazione di funzioni di controllo sostitutivo. l' a. conclude dicendo che la soluzione piu' corretta sarebbe stata quella di affermare il dovere del giudice amministrativo di concludere con una propria sentenza il giudizio di ottemperanza.
art. 37 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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