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124450
IDG780610288
78.06.10288 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
martella valerio
alcune interessanti questioni sorte nell' art. 11 della legge 23 maggio 1950 n. 253
nota a cass. sez. lav. 2 febbraio 1978, n. 476
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 5, pt. 1a, pag. 991-996
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d91411; d9142
l' a. osserva come in tema di prova della sussistenza nel proprietario del fondo dell' effettivo e serio intento di edificare sul fondo stesso, la sentenza annotata si sia conformata ad un orientamento ormai consolidato formatosi anche nella materia delle locazioni urbane. rileva che l' art. 11 della legge 253 del 23 maggio 1950 si riferisce solo ad "edifici di abitazione" per cui se il concedente intendesse costruire edifici di diversa natura non troverebbe applicazione il suddetto art. 11. quando poi il terreno ricada entro un piano particolareggiato o di lottizzazione, puo' chiedersi la cessazione del contratto di affitto senza necessita' di ricorrere alla predetta norma, essendo venuto meno l' oggetto del contratto stesso per la mutata destinazione del terreno. infine affronta il problema della legittimita' costituzionale o meno dell' art. 11 della legge n. 253 del 1950 con riferimento all' art. 3 della costituzione, nella parte in cui non prevede a favore del fittavolo una indennita' analoga a quella prevista dall' art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765 in caso di espropriazione.
art. 11 l. 23 maggio 1950, n. 253 art. 17 l. 6 agosto 1967, n. 765 art. 3 cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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