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| IDG780610288 | |
| 78.06.10288 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| martella valerio
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| alcune interessanti questioni sorte nell' art. 11 della legge 23
maggio 1950 n. 253
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| nota a cass. sez. lav. 2 febbraio 1978, n. 476
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| Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 5, pt. 1a, pag. 991-996
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d91411; d9142
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| l' a. osserva come in tema di prova della sussistenza nel
proprietario del fondo dell' effettivo e serio intento di edificare
sul fondo stesso, la sentenza annotata si sia conformata ad un
orientamento ormai consolidato formatosi anche nella materia delle
locazioni urbane. rileva che l' art. 11 della legge 253 del 23 maggio
1950 si riferisce solo ad "edifici di abitazione" per cui se il
concedente intendesse costruire edifici di diversa natura non
troverebbe applicazione il suddetto art. 11. quando poi il terreno
ricada entro un piano particolareggiato o di lottizzazione, puo'
chiedersi la cessazione del contratto di affitto senza necessita' di
ricorrere alla predetta norma, essendo venuto meno l' oggetto del
contratto stesso per la mutata destinazione del terreno. infine
affronta il problema della legittimita' costituzionale o meno dell'
art. 11 della legge n. 253 del 1950 con riferimento all' art. 3 della
costituzione, nella parte in cui non prevede a favore del fittavolo
una indennita' analoga a quella prevista dall' art. 17 della legge 6
agosto 1967 n. 765 in caso di espropriazione.
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| art. 11 l. 23 maggio 1950, n. 253
art. 17 l. 6 agosto 1967, n. 765
art. 3 cost.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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