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| IDG780610290 | |
| 78.06.10290 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| florino lucio
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| nota a cass. sez. i civ. 14 marzo 1978, n. 1264
cass. sez. i civ. 5 agosto 1977, n. 3530
cass. sez. ii civ. 4 agosto 1977, n. 3500
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| Foro it., an. 103 (1978), fasc. 5, pt. 1, pag. 1131-1133
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d416
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| l' a. osserva che la sentenza della corte di cassazione n. 3500 del 4
agosto 1977 si limita a dare atto nel dispositivo della cessazione
della materia del contendere, dopo aver precisato in motivazione che
cio' comporta la cassazione delle sentenze di merito. tale
conseguenza invece e' indicata espressamente nel dispositivo della
sentenza della stessa corte in data 5 agosto 1977 n. 3530. vi e'
contrasto fra le sentenze n. 3530 del 1977 e n. 1264 del 14 marzo
1978. tali sentenze, infatti, pur ribadendo entrambe che l'
acquisizione al processo del fatto dedotto a fondamento della
cessazione della materia del contendere deve avvenire nel rispetto
del principio del contraddittorio, giungono a soluzioni diverse in
ordine alla realizzazione di tale condizione: la prima la ritiene
soddisfatta per l' accettazione ex adverso del contraddittorio sul
punto; la seconda ritiene invece necessaria la formale acquisizione
del relativo documento a seguito di rimessione della causa sul ruolo.
la sentenza n. 3530 del 1977 sembra implicitamente discostarsi dal
principio per cui per poter dichiarare la cessazione della materia
del contendere la sussistenza del fatto e la sua idoneita' a definire
la lite devono essere incontestate fra le parti.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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