Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


124465
IDG780610303
78.06.10303 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mazzotta oronzo
interrogativi su di una "contrastata" svolta giurisprudenziale (a proposito di assunzioni obbligatorie e patto di prova)
nota a cass. sez. lav. 27 gennaio 1978, n. 400 cass. sez. lav. 10 agosto 1977, n. 3702
Foro it., an. 103 (1978), fasc. 5, pt. 1, pag. 1226-1234
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d733; d730
le due sentenze annotate si contrappongono nettamente sul tema della ammissibilita' del patto di prova nell' ipotesi di contratto di lavoro stipulato con invalido obbligatoriamente assunto. la prima (del 27 gennaio 1978 n. 400) mette in rilievo il carattere autoritativo della costituzione del rapporto e, ritenendo che in tali casi il contratto di lavoro non sia il frutto di un incontro di consensi, esclude decisamente l' apponibilita' del patto di prova. la seconda (del 10 agosto 1977 n. 3702) rileva una progressiva "socializzazione" del diritto privato ed afferma che anche nell' ipotesi di assunzione obbligatoria lo strumento utilizzato e' sempre il contratto e che pertanto residua un certo margine per l' autonomia privata. l' a. ritiene che in tali ipotesi opera una tecnica di formazione del contratto diversa dall' incontro dei consensi, nella quale ha spazio l' intervento autoritativo della pubblica amministrazione. non concorda con la sentenza n. 400 del 1978 e rileva che il patto di prova puo', quanto meno in astratto, inserirsi nell' apparato normativo posto a protezione degli invalidi, dal momento che le rispettive finalita' sono coordinabili. l' a. osserva che l' art. 10 comma 1 della legge 2 aprile 1968 n. 482 deve interpretarsi nel senso che la regola di pari trattamento fra lavoratori validi e invalidi si riferisce oltre agli aspetti economici a tutto il complesso di obblighi e diritti incombenti sulle parti, per cui nel "normale trattamento giuridico, economico e normativo" trova spazio anche il patto di prova. l' a. non concorda invece con la sentenza n. 3702 del 1977 nella parte in cui questa indica le "cautele" che nella materia si impongono una volta ammesso il patto di prova, tese a reprimere comportamenti fraudolenti ed elusivi del datore di lavoro.
art. 10 comma 1 l. 2 aprile 1968, n. 482 art. 2096 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati