| 124465 | |
| IDG780610303 | |
| 78.06.10303 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| mazzotta oronzo
| |
| interrogativi su di una "contrastata" svolta giurisprudenziale (a
proposito di assunzioni obbligatorie e patto di prova)
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a cass. sez. lav. 27 gennaio 1978, n. 400
cass. sez. lav. 10 agosto 1977, n. 3702
| |
| Foro it., an. 103 (1978), fasc. 5, pt. 1, pag. 1226-1234
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d733; d730
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| le due sentenze annotate si contrappongono nettamente sul tema della
ammissibilita' del patto di prova nell' ipotesi di contratto di
lavoro stipulato con invalido obbligatoriamente assunto. la prima
(del 27 gennaio 1978 n. 400) mette in rilievo il carattere
autoritativo della costituzione del rapporto e, ritenendo che in tali
casi il contratto di lavoro non sia il frutto di un incontro di
consensi, esclude decisamente l' apponibilita' del patto di prova. la
seconda (del 10 agosto 1977 n. 3702) rileva una progressiva
"socializzazione" del diritto privato ed afferma che anche nell'
ipotesi di assunzione obbligatoria lo strumento utilizzato e' sempre
il contratto e che pertanto residua un certo margine per l' autonomia
privata. l' a. ritiene che in tali ipotesi opera una tecnica di
formazione del contratto diversa dall' incontro dei consensi, nella
quale ha spazio l' intervento autoritativo della pubblica
amministrazione. non concorda con la sentenza n. 400 del 1978 e
rileva che il patto di prova puo', quanto meno in astratto, inserirsi
nell' apparato normativo posto a protezione degli invalidi, dal
momento che le rispettive finalita' sono coordinabili. l' a. osserva
che l' art. 10 comma 1 della legge 2 aprile 1968 n. 482 deve
interpretarsi nel senso che la regola di pari trattamento fra
lavoratori validi e invalidi si riferisce oltre agli aspetti
economici a tutto il complesso di obblighi e diritti incombenti sulle
parti, per cui nel "normale trattamento giuridico, economico e
normativo" trova spazio anche il patto di prova. l' a. non concorda
invece con la sentenza n. 3702 del 1977 nella parte in cui questa
indica le "cautele" che nella materia si impongono una volta ammesso
il patto di prova, tese a reprimere comportamenti fraudolenti ed
elusivi del datore di lavoro.
| |
| art. 10 comma 1 l. 2 aprile 1968, n. 482
art. 2096 c.c.
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |