Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


124470
IDG780610308
78.06.10308 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
carbone carlo
divisione giudiziale, rendiconto e poteri sostanziali dell' avvocatura dello stato nel processo civile
nota a cass. sez. i civ. 23 gennaio 1978, n. 289
Giust. civ., an. 28 (1978), fasc. 5, pt. 1, pag. 922-924
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1407; d442; d404
l' a. osserva che la sentenza annotata risolve anche alcuni problemi di diritto pubblico riguardanti i rapporti tra stato-organizzazione ed avvocatura dello stato. l' a. indaga sui poteri sostanziali della avvocatura nel processo, e giunge alla conclusione che il processo civile non puo' alterare con i suoi meccanismi la disciplina dell' azione amministrativa sostanziale, delle sue competenze, dei suoi procedimenti, dei suoi controlli. l' attivita' amministrativa deve cioe' manifestarsi nei modi ordinari e concretarsi in un atto prima del suo inserimento nel processo da parte dell' avvocatura. nel giudizio di divisione, quando l' attivita' del giudice e' preceduta dall' accordo delle parti, il provvedimento giurisdizionale e' un semplice controllo di legalita', mentre gli effetti sostanziali si ricollegano all' atto negoziale. se condividente e' la pubblica amministrazione l' accordo presuppone un regolare procedimento di formazione della volonta' dell' ente pubblico.
art. 1 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 art. 263 c.p.c. art. 264 c.p.c. art. 789 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati