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| IDG780610336 | |
| 78.06.10336 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| finocchiaro mario
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| forma e modifiche delle convenzioni matrimoniali
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| nota a decr. trib. bergamo 16 marzo 1978
nota a decr. trib. genova 14 ottobre 1977
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| Giur. merito, an. 10 (1978), fasc. 3, pt. 1, pag. 503-510
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30128
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| l' a. ritiene anzitutto, in accordo col tribunale di bergamo, che la
competenza a ricevere convenzioni matrimoniali sia del notaio e non
del cancelliere. soprattutto il notaio deve valutare la conformita'
alla legge, al buon costume e all' ordine pubblico degli atti che
riceve, cosa che il cancelliere non puo' fare. ancora in conformita'
col tribunale di bergamo ritiene inoltre, in base a numerose
considerazioni, che le convenzioni con le quali i coniugi, soggetti
al regime della comunione legale per non aver stipulato anteriormente
alle nozze alcuna convenzione matrimoniale, o per non aver reso,
nell' atto di celebrazione del matrimonio, alcuna dichiarazione,
intendano derogarvi aderendo cosi' al regime della separazione, non
rientrino nell' ipotesi di modifica di convenzioni preesistenti e
percio' non necessiti per esse l' autorizzazione del giudice. infine
l' a., riguardo a tale autorizzazione, respinge sia l' opinione
secondo cui si avrebbe qui l' esercizio di una discrezionalita'
libera (che non appare riferibile al potere giurisdizionale), sia
quella secondo cui il giudice dovrebbe invece valutare gli interessi
della famiglia (non si puo' neppure ipotizzare una circostanza che
possa far ritenere una modifica della precedente convenzione in
contrasto con gl' interessi della famiglia quale "ente" diverso e
contrapposto ai songoli coniugi), pertanto conclude che il giudice in
nessun caso puo' negare l' autorizzazione tranne l' ipotesi in cui la
convenzione modificativa sia contra legem, perche' in violazione
dell' art. 160 o dell' art. 210 codice civile.
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| art. 162 c.c.
art. 711 c.p.c.
art. 43 l. 19 maggio 1975, n. 151
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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