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124478
IDG780610338
78.06.10338 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
belfiore camillo
appunti in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personal
nota a pret. genova 31 dicembre 1977
Giur. merito, an. 10 (1978), fasc. 3, pt. 1, pag. 516-525
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d74700; d74701
l' a. precisa anzitutto che il licenziamento collettivo per riduzione di personale si distingue dal licenziamento individuale per la presenza di due elementi: la pluralita' dei dipendenti licenziati (e per pluralita' s' intende almeno due persone); e il collegamento causale con scelte di carattere strutturale e dimensionale che abbiano giustificato la diminuzione del numero dei dipendenti. l' a. respinge percio', trovando conforto nell' art. 11 comma 2 legge n. 604 del 1966, l' opinione, espressa nella sentenza annotata, secondo cui i licenziamenti collettivi per riduzione di personale sarebbero soggetti alla disciplina dettata dalla legge n. 604 per i licenziamenti individuali, per cui sarebbero legittimi solo in base a giustificati motivi. per l' a. invece esistono tre cause di legittimazione del licenziamento: la giusta causa, il giustificato motivo e la riduzione del personale (realizzata nei modi di legge). l' a. precisa inoltre che ove il licenziamento collettivo per riduzione di personale non sia stato motivato espressamente come tale, si e' semplicemente in presenza di una pluralita' di licenziamenti individuali la cui legittimita' andra' percio' verificata in base ai due criteri dettati dalla legge n. 604: giusta causa e giustificato motivo. se invece il licenziamento e' stato motivato come licenziamento per riduzione di personale, ma non e' stato eseguito nelle forme di legge (ad esempio non osservando i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare), oppure non ha poi concretato la soppressione dei posti di lavoro, essendo stati assunti altri lavoratori al posto di quelli licenziati, esso e' nullo, e, secondo l' a., qui in contrasto con la cassazione, non puo' essere convertito in tanti licenziamenti individuali soggetti alla legge n. 604.
l. 15 luglio 1966, n. 604 d.p.r. 14 luglio 1960, n. 1019 cass. sez. lav. 22 dicembre 1976, n. 4723
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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