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124479
IDG780610339
78.06.10339 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
caputo eduardo
natura giuridica del libretto di risparmio al portatore
nota a app. bari 30 novembre 1977
Giur. merito, an. 10 (1978), fasc. 3, pt. 1, pag. 527-529
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d314; d3157
l' a., d' accordo con la sentenza annotata, e con dottrina e giurisprudenza dominanti, ritiene che i libretti di risparmio al portatore siano titoli di credito. in essi infatti ricorrono: a) letteralita': il diritto del presentatore corrisponde esattamente alla prestazione indicata nel titolo, e il promittente e' obbligato solo ad essa; b) autonomia: al portatore sono inopponibili eccezioni personali proponibili nei confronti dei precedenti portatori del titolo; c) incorporazione del diritto nel documento: non si richiede infatti l' identificazione del possessore e la giustificazione del suo possesso. l' a. osserva inoltre che, se venisse negata la natura di titoli di credito ai libretti al portatore, questi non si distinguerebbero piu' dai libretti nominativi, notoriamente considerati documenti di legittimazione, e verrebbe loro negata la funzione, che e' invece quella assegnata dal legislatore, di consentire al massimo grado la loro possibilita' di circolazione.
art. 1836 c.c. art. 27 r.d. 25 aprile 1929, n. 967
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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