| l' a. ricorda che, riguardo alla libera ripresa di manifestazioni
sportive, esistono tre teorie. secondo la prima l' organizzatore
della manifestazione sportiva e' un imprenditore, e come tale ha un
diritto sulla ripresa cinematografica e televisiva, che e' un'
utilita' economica derivante dalla sua attivita', e quindi, senza il
suo consenso, il diritto di cronaca non puo' essere esercitato che
con resoconti orali o scritti. secondo un' altra teoria invece, l'
organizzatore non ha alcun diritto e quindi non puo' impedire ad
alcuno la libera ripresa. secondo una terza, infine, la liberta' o
meno di riprendere la manifestazione va vista nell' ambito del
rapporto contrattuale tra l' organizzatore e lo spettatore, rapporto
che pero' esiste solo quando la manifestazione si svolge in luoghi
chiusi o recintati: diversamente la ripresa e' sempre libera. in ogni
caso tutte le opinioni sono concordi nel ritenere inapplicabile un'
analogia con la proprieta' sulle opere dell' ingegno, per l' assenza
del carattere creativo. secondo l' a. occorre distinguere il concetto
di "ripresa", che ha come fine il godimento dello spettacolo,
utilizzabile commercialmente, da quello di "cronaca", che ha come
fine solo l' offrire informazioni. mentre la riproduzione di
manifestazioni sportive non trova specifica tutela nella legge, il
diritto di cronaca e' tutelato dall' art. 21 costituzione, anche se
deve essere contemperato con altri diritti. percio', anche
riconoscendo all' organizzatore un diritto sulla riproduzione, si
deve ugualmente consentire la libera riproduzione cinetelevisiva di
alcune parti soltanto dello spettacolo entro i limiti ritenuti all'
informazione. in questo senso si esprime anche la sentenza annotata,
che percio' l' a. accoglie senza riserve.
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