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124480
IDG780610340
78.06.10340 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
romano salvatore alberto
diritto di cronaca e ripresa di spettacoli sportivi
nota a pret. roma 26 novembre 1977
Giur. merito, an. 10 (1978), fasc. 3, pt. 1, pag. 530-533
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d04017
l' a. ricorda che, riguardo alla libera ripresa di manifestazioni sportive, esistono tre teorie. secondo la prima l' organizzatore della manifestazione sportiva e' un imprenditore, e come tale ha un diritto sulla ripresa cinematografica e televisiva, che e' un' utilita' economica derivante dalla sua attivita', e quindi, senza il suo consenso, il diritto di cronaca non puo' essere esercitato che con resoconti orali o scritti. secondo un' altra teoria invece, l' organizzatore non ha alcun diritto e quindi non puo' impedire ad alcuno la libera ripresa. secondo una terza, infine, la liberta' o meno di riprendere la manifestazione va vista nell' ambito del rapporto contrattuale tra l' organizzatore e lo spettatore, rapporto che pero' esiste solo quando la manifestazione si svolge in luoghi chiusi o recintati: diversamente la ripresa e' sempre libera. in ogni caso tutte le opinioni sono concordi nel ritenere inapplicabile un' analogia con la proprieta' sulle opere dell' ingegno, per l' assenza del carattere creativo. secondo l' a. occorre distinguere il concetto di "ripresa", che ha come fine il godimento dello spettacolo, utilizzabile commercialmente, da quello di "cronaca", che ha come fine solo l' offrire informazioni. mentre la riproduzione di manifestazioni sportive non trova specifica tutela nella legge, il diritto di cronaca e' tutelato dall' art. 21 costituzione, anche se deve essere contemperato con altri diritti. percio', anche riconoscendo all' organizzatore un diritto sulla riproduzione, si deve ugualmente consentire la libera riproduzione cinetelevisiva di alcune parti soltanto dello spettacolo entro i limiti ritenuti all' informazione. in questo senso si esprime anche la sentenza annotata, che percio' l' a. accoglie senza riserve.
art. 21 cost. cass. sez. i civ. 29 luglio 1963, n. 2118
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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