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Documento


124483
IDG780610343
78.06.10343 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
stella richter giorgio
postilla ad una nota
nota a trib. genova 24 luglio 1976
Giur. merito, an. 10 (1978), fasc. 3, pt. 1, pag. 577
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30127
l' a. ritiene che la sentenza annotata sia caduta in errore per non aver considerato la distinzione concettuale tra "allontanamento" dal domicilio coniugale ad abbandono dello stesso. mentre il primo non e' accompagnato dall' intenzione di interrompere definitivamente la convivenza, ed avviene con carattere di precarieta' e necessita' (motivi di studio, lavoro, richiamo alle armi e cosi' via), il secondo ha come precipua caratteristica l' intenzione del coniuge che si allontana di procedere alla rottura della vita in comune, e quindi, a differenza del primo, comporta separazione di fatto, per nulla rilevando in tale circostanza, come invece ha creduto la sentenza in esame, la mancanza di adesione del coniuge abbandonato.
art. 3 n. 2 lett. b l. 1 dicembre 1970, n. 898
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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