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124484
IDG780610344
78.06.10344 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
tamponi michele
apparenza di societa', e responsabilita' di chi l' ha provocata
nota a decr. trib. milano 25 giugno 1976
Giur. merito, an. 10 (1978), fasc. 3, pt. 1, pag. 578-589
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31371; d306005; d300065; d306111; d306113
l' a. osserva che la sentenza annotata, in contrasto con la giurisprudenza dominante, ha ritenuto non estensibile al socio apparente il fallimento della societa', e che questi sia solo responsabile nei confronti dei terzi in buona fede nei quali ha provocato l' incolpevole affidamento sull' esistenza della societa'. l' estensione del fallimento al socio apparente era stata censurata dalla dottrina prevalente: infatti i terzi creditori della societa', che non hanno avuto rapporti col socio apparente, partecipando al suo fallimento diminuiscono le garanzie di quei terzi che invece hanno trattato con lui. la sentenza ha percio' accolto tale censura. impostando quindi il discorso sulla tutela dei terzi incolpevoli in termini di responsabilita', l' a. giunge alle seguenti conclusioni: 1) se il socio apparente ha speso il nome di una societa' che esiste, ma di cui non fa parte (ovvero il nome di un imprenditore individuale) si applica l' art. 1398 (salvo ratifica); 2) se il socio apparente ha speso il nome di una societa' inesistente non c' e' assunzione dell' obbligo contrattuale da parte del socio apparente, e si applica l' art. 1338; 3) se il socio apparente ha agito in nome proprio, ma il terzo credeva erroneamente di trattare con una societa', il contratto e' annullabile per errore se esistono i requisiti degli artt. 1428 e 1429, altrimenti e' valido, purche' non si ravvisino gli estremi del dolo; 4) se il terzo ha trattato con la societa' reale (o con un imprenditore individuale) credendo di essere garantito anche dal patrimonio personale dell' apparente socio, quest' ultimo non risponde, ed il contratto e' valido, sempreche', anche qui, non ricorrano i presupposti dell' annullamento per errore; 5) se l' agente ha creato l' apparenza di societa' al fine di indurre al terzo a trattare con una societa' (reale, ma di cui non e' membro) o con un imprenditore individuale, il contratto e' annullabile se sussistono i presupposti dell' art. 1439 comma 2, e l' agente risponde ex lege aquilia. infine l' a. censura la sentenza annotata nella parte in cui estende la responsabilita' alla societa' che abbia colposamente concorso a far apparire suo socio l' agente, e propone di limitarla a quei soli casi in cui essa abbia concorso fraudolentemente a creare tale apparenza.
art. 147 l. fall. art. 1383 c.c. art. 1398 c.c. art. 1439 c.c. art. 1428 c.c. art. 1429 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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