| l' a. osserva che la sentenza annotata, in contrasto con la
giurisprudenza dominante, ha ritenuto non estensibile al socio
apparente il fallimento della societa', e che questi sia solo
responsabile nei confronti dei terzi in buona fede nei quali ha
provocato l' incolpevole affidamento sull' esistenza della societa'.
l' estensione del fallimento al socio apparente era stata censurata
dalla dottrina prevalente: infatti i terzi creditori della societa',
che non hanno avuto rapporti col socio apparente, partecipando al suo
fallimento diminuiscono le garanzie di quei terzi che invece hanno
trattato con lui. la sentenza ha percio' accolto tale censura.
impostando quindi il discorso sulla tutela dei terzi incolpevoli in
termini di responsabilita', l' a. giunge alle seguenti conclusioni:
1) se il socio apparente ha speso il nome di una societa' che esiste,
ma di cui non fa parte (ovvero il nome di un imprenditore
individuale) si applica l' art. 1398 (salvo ratifica); 2) se il socio
apparente ha speso il nome di una societa' inesistente non c' e'
assunzione dell' obbligo contrattuale da parte del socio apparente, e
si applica l' art. 1338; 3) se il socio apparente ha agito in nome
proprio, ma il terzo credeva erroneamente di trattare con una
societa', il contratto e' annullabile per errore se esistono i
requisiti degli artt. 1428 e 1429, altrimenti e' valido, purche' non
si ravvisino gli estremi del dolo; 4) se il terzo ha trattato con la
societa' reale (o con un imprenditore individuale) credendo di essere
garantito anche dal patrimonio personale dell' apparente socio,
quest' ultimo non risponde, ed il contratto e' valido, sempreche',
anche qui, non ricorrano i presupposti dell' annullamento per errore;
5) se l' agente ha creato l' apparenza di societa' al fine di indurre
al terzo a trattare con una societa' (reale, ma di cui non e' membro)
o con un imprenditore individuale, il contratto e' annullabile se
sussistono i presupposti dell' art. 1439 comma 2, e l' agente
risponde ex lege aquilia. infine l' a. censura la sentenza annotata
nella parte in cui estende la responsabilita' alla societa' che abbia
colposamente concorso a far apparire suo socio l' agente, e propone
di limitarla a quei soli casi in cui essa abbia concorso
fraudolentemente a creare tale apparenza.
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