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124848
IDG781100085
78.11.00085 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bartole sergio
tutela della minoranza linguistica slovena ed esecuzione del trattato di osimo
Riv. dir. intern., vol. 60, (1977), fasc. 3-4, pag. 507-525
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d8161; d03214; d861
in base all' art. 8 del trattato di osimo del 10 novembre 1975 l' italia ha l' obbligo di conservare le misure gia' adottate in applicazione dello statuto speciale sulle minoranze, annesso al memorandum di londra del 1954, e di mantenere il livello di protezione delle minoranze previsto dallo stesso statuto, del quale cessano gli effetti. cio' deve intendersi nel senso che vi e' un obbligo per l' italia di emanare nuove leggi per tutelare la minoranza slovena. la competenza di emanare le norme spetta in parte alla regione friuli-venezia giulia. nonostante le ampie formule utilizzate, la legge 14 marzo 1977, n. 73, che ha dato esecuzione al trattato di osimo, non ha delegato il governo ad emanare le norme per attuare l' art. 8 del trattato. la corte costituzionale non e' competente per controllare la conformita' di leggi statali al trattato di osimo.
art. 8 tr. italia jugoslavia 1975 (trieste) memorandum londra 1954 (trieste) l. 14 marzo 1977, n. 73 art. 3 st. fv art. 4 st. fv
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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