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124849
IDG781100086
78.11.00086 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mascagni pietro
le restrizioni alle attivita' politiche degli stranieri consentite dalla convenzione europa dei diritti dell' uomo
Riv. dir. intern., vol. 60, (1977), fasc. 3-4, pag. 526-539
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d8660
l' art. 16 della convenzione europea dei diritti dell' uomo consente agli stati contraenti di limitare i diritti e le liberta' degli stranieri al fine di imporre restrizioni alla loro attivita' politica. tale articolo tende ad assicurare la piena autodeterminazione politica di ogni collettivita' statale, riconoscendo agli stati il potere di impedire certe interferenze ad opera di stranieri sull' esercizio dei diritti politici dei cittadini. l' art. 16 non deroga quindi al principio di non discriminazione, enunciato nell' art. 14 della convenzione, perche' la diversita' di trattamento degli stranieri e' giustificata da elementi obiettivi le restrizioni sono infatti legittime solo se rispondono ad un fine di pubblico interesse e sono compatibili con i principi democratici. le restrizioni possono inoltre essere stabilite solo con legge, anche se una riserva di legge non e' espressamente formulata nell' art. 16.
art. 16 conv. eur. dir. uomo art. 14 conv. eur. dir. uomo
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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