| 124849 | |
| IDG781100086 | |
| 78.11.00086 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| mascagni pietro
| |
| le restrizioni alle attivita' politiche degli stranieri consentite
dalla convenzione europa dei diritti dell' uomo
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Riv. dir. intern., vol. 60, (1977), fasc. 3-4, pag. 526-539
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d8660
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| l' art. 16 della convenzione europea dei diritti dell' uomo consente
agli stati contraenti di limitare i diritti e le liberta' degli
stranieri al fine di imporre restrizioni alla loro attivita'
politica. tale articolo tende ad assicurare la piena
autodeterminazione politica di ogni collettivita' statale,
riconoscendo agli stati il potere di impedire certe interferenze ad
opera di stranieri sull' esercizio dei diritti politici dei
cittadini. l' art. 16 non deroga quindi al principio di non
discriminazione, enunciato nell' art. 14 della convenzione, perche'
la diversita' di trattamento degli stranieri e' giustificata da
elementi obiettivi le restrizioni sono infatti legittime solo se
rispondono ad un fine di pubblico interesse e sono compatibili con i
principi democratici. le restrizioni possono inoltre essere stabilite
solo con legge, anche se una riserva di legge non e' espressamente
formulata nell' art. 16.
| |
| art. 16 conv. eur. dir. uomo
art. 14 conv. eur. dir. uomo
| |
| Ist. dir. internazionale - Univ. FI
| |