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124875
IDG780610459
78.06.10459 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
finocchiario mario
la procura nel regime patrimoniale tra coniugi
Vita not., an. 30 (1978), fasc. 1, pt. 1, pag. 56-62
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30128; d300062
dopo aver affermato che buona parte della dottrina esclude o ammette in un numero limitatissimo di casi la procura per il compimento di atti eccedenti l' ordinaria amministrazione da parte dei coniugi soggetti al regime della comunione legale dei beni, l' a. analizza gli artt. 182, i e ii comma, e 210, iii comma del codice civile; nel primo articolo il precetto non disciplina il rilascio di procure speciali ma un fenomeno tipico nell' esercizio dell' attivita' imprenditoriale, per cui non se ne puo' dedurre un divieto alle procure speciali nel regime di comunione legale; nel secondo il legislatore ha fornito una discussa nozione di mandatario con rappresentanza per cui, sempre secondo l' a., se un coniuge rilascia all' altro una procura rinuncia ai poteri che gli competono sui beni della comunione ed esercita tali poteri per mezzo dell' altro coniuge, pur continuando ad essere soggetto che dispone dei beni della comunione. l' a. conclude sostenendo che i coniugi possono rilasciare a terzi o l' uno all' altro procure per la gestione della comunione, poiche' tale facolta' non e' loro esplicitamente preclusa e che non e' violato il principio della gestione gerarchica dei beni.
art. 182 comma 1 c.c. art. 182 comma 2 c.c. art. 210 comma 3 c.c. art. 177 lett. d c.c. art. 1703 c.c. art. 180 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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