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124918
IDG781000407
78.10.00407 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. i 27 giugno 1975, n. 2515
Boll. trib., an. 43 (1976), fasc. 15-16 (30 agosto), pag. 1194-1195
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23111; d30285; d30292
l' a., dopo aver ricordato l' interessante fattispecie che ha dato luogo alla sentenza, rileva che le disposizioni contenute nel testamento sono vincolanti ai fini fiscali solo per le disposizioni per causa di morte. l' a. si sofferma poi sulle divergenze tra l' istituto della collazione e quello del coacervo. infine l' a. tratta il problema della tassazione delle disposizioni a favore dei nascituri ed in generale delle disposizioni sottoposte a condizione.
art. 3 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 art. 6 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 art. 16 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 art. 462 c.c. art. 30 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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