| l' a. affronta il problema della responsabilita' del produttore per i
danni causati da un prodotto difettoso. richiama percio' i
fondamentali concetti di "contract" e di "tort" (cioe' di illecito
civile), nonche' i principi previsti dalla criminal law (il diritto
penale). la responsabilita' contrattuale del fabbricante per un
prodotto difettoso e' generalmente ritenuta sussistente solo nei
confronti del dettagliante mentre la responsabilita' civile o
extra-contrattuale, configurata come un "tort of negligence", si
applica estensivamente a qualunque genere di prodotto ed a chiunque
abbia non solo fabbricato, ma anche montato o riparato il prodotto.
l' a. esamina le limitazioni alla legittimazione ad agire, alla
sussistenza del nesso di causalita', al danno irrisarcibile (infatti
nella common law si sostiene che il produttore e' responsabile per le
merci "dangerously defective" ma non per quelle che, essendo di
qualita' inferiore, vengono meno alle ragionevoli aspettative del
consumatore). la responsabilita' contrattuale del venditore e'
ritenuta sussistente quando la merce non sia effettivamente
"merchantable" ed idonea a soddisfare le aspettative dell'
acquirente. ma il venditore puo' essere considerato responsabile
anche per il caso di "mispresentation", cioe' quando con
dichiarazione inesatta abbia indotto l' acquirente a contrarre. la
responsabilita' civile del venditore viene invece invocata solo
quando il reclamo non possa fondarsi sul contratto; mentre la
responsabilita' penale e' colpita attraverso molte leggi. l' a.
esamina poi la possibilita', ammessa nella common law, che le parti
escludano, attraverso previsioni esplicite, la responsabilita'
contrattuale ed extra-contrattuale. cio' pero' non si applica alla
responsabilita' penale. l' a. segue l' evoluzione della
giurisprudenza, che ha portato alla formulazione di tali principi;
conclude quindi affermando la necessita' che il parlamento intervenga
complessivamente su tutta la materia per rilevarne i contrasti ancora
esistenti.
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