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Documento


125036
IDG780610516
78.06.10516 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
spencer john r.
la responsabilita' del produttore nell' ordinamento inglese
Riv. dir. comm., an. 76 (1978), fasc. 3-4, pt. 1, pag. 67-106
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d95211; d30500; d30501
l' a. affronta il problema della responsabilita' del produttore per i danni causati da un prodotto difettoso. richiama percio' i fondamentali concetti di "contract" e di "tort" (cioe' di illecito civile), nonche' i principi previsti dalla criminal law (il diritto penale). la responsabilita' contrattuale del fabbricante per un prodotto difettoso e' generalmente ritenuta sussistente solo nei confronti del dettagliante mentre la responsabilita' civile o extra-contrattuale, configurata come un "tort of negligence", si applica estensivamente a qualunque genere di prodotto ed a chiunque abbia non solo fabbricato, ma anche montato o riparato il prodotto. l' a. esamina le limitazioni alla legittimazione ad agire, alla sussistenza del nesso di causalita', al danno irrisarcibile (infatti nella common law si sostiene che il produttore e' responsabile per le merci "dangerously defective" ma non per quelle che, essendo di qualita' inferiore, vengono meno alle ragionevoli aspettative del consumatore). la responsabilita' contrattuale del venditore e' ritenuta sussistente quando la merce non sia effettivamente "merchantable" ed idonea a soddisfare le aspettative dell' acquirente. ma il venditore puo' essere considerato responsabile anche per il caso di "mispresentation", cioe' quando con dichiarazione inesatta abbia indotto l' acquirente a contrarre. la responsabilita' civile del venditore viene invece invocata solo quando il reclamo non possa fondarsi sul contratto; mentre la responsabilita' penale e' colpita attraverso molte leggi. l' a. esamina poi la possibilita', ammessa nella common law, che le parti escludano, attraverso previsioni esplicite, la responsabilita' contrattuale ed extra-contrattuale. cio' pero' non si applica alla responsabilita' penale. l' a. segue l' evoluzione della giurisprudenza, che ha portato alla formulazione di tali principi; conclude quindi affermando la necessita' che il parlamento intervenga complessivamente su tutta la materia per rilevarne i contrasti ancora esistenti.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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