| 125053 | |
| IDG780610500 | |
| 78.06.10500 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| costanza maria
| |
| diffida ad adempiere intimata dal mandatario del contraente e forma
della procura
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| osservazione a cass. sez. ii civ. 25 marzo 1978, n. 1447
| |
| Giust. civ., an. 28 (1978), fasc. 6, pt. 1, pag. 1040-1042
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d3053; d30650; d95141
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| l' a. dissente dalla soluzione raggiunta dalla suprema corte nella
sentenza annotata, dove si e' affermato che la diffida ad adempiere
intimata dal mandatario del contraente deve avere la forma scritta.
tale diffida, secondo l' a., non deve essere concepita come un atto
di natura negoziale, bensi' di natura non negoziale (come accade
nell' art. 107 codice civile svizzero): la diffida ex art. 1454 e' un
atto giuridico i cui effetti sono indipendenti dalla volonta' del
soggetto che la pone in essere. secondo l' art. 1392 codice civile la
procura deve essere conferita nelle stesse forme richieste per il
contratto che il rappresentante deve concludere. tale disposizione e'
stabilita per dare particolare serieta' e forza vincolante agli
impegni presi dal dominus del contratto. ma queste circostanze sono
estranee alla diffida ad adempiere, nella quale la forma scritta e'
imposta per salvaguardare l' interesse del debitore intimato e non
per attirare l' attenzione del creditore sull' importanza dell' atto
che compie. percio' nella fattispecie in esame, conclude l' a., una
procura conferita verbalmente non sarebbe inefficace, qualora al
soggetto intimato fosse noto, anche aliunde, il rapporto
intercorrente tra principale ed agente.
| |
| art. 107 codice civile (svizzera)
art. 1454 c.c.
art. 1392 c.c.
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |