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125053
IDG780610500
78.06.10500 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
costanza maria
diffida ad adempiere intimata dal mandatario del contraente e forma della procura
osservazione a cass. sez. ii civ. 25 marzo 1978, n. 1447
Giust. civ., an. 28 (1978), fasc. 6, pt. 1, pag. 1040-1042
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3053; d30650; d95141
l' a. dissente dalla soluzione raggiunta dalla suprema corte nella sentenza annotata, dove si e' affermato che la diffida ad adempiere intimata dal mandatario del contraente deve avere la forma scritta. tale diffida, secondo l' a., non deve essere concepita come un atto di natura negoziale, bensi' di natura non negoziale (come accade nell' art. 107 codice civile svizzero): la diffida ex art. 1454 e' un atto giuridico i cui effetti sono indipendenti dalla volonta' del soggetto che la pone in essere. secondo l' art. 1392 codice civile la procura deve essere conferita nelle stesse forme richieste per il contratto che il rappresentante deve concludere. tale disposizione e' stabilita per dare particolare serieta' e forza vincolante agli impegni presi dal dominus del contratto. ma queste circostanze sono estranee alla diffida ad adempiere, nella quale la forma scritta e' imposta per salvaguardare l' interesse del debitore intimato e non per attirare l' attenzione del creditore sull' importanza dell' atto che compie. percio' nella fattispecie in esame, conclude l' a., una procura conferita verbalmente non sarebbe inefficace, qualora al soggetto intimato fosse noto, anche aliunde, il rapporto intercorrente tra principale ed agente.
art. 107 codice civile (svizzera) art. 1454 c.c. art. 1392 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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