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125059
IDG780610506
78.06.10506 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
del pasqua giuseppe
la simulazione matrimoniale
Giust. civ., an. 28 (1978), fasc. 6, pt. 4, pag. 95-101
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3012; d30609
in passato, prima dell' attuazione della riforma del diritto di famiglia, l' indirizzo seguito dalla cassazione in tema di simulazione matrimoniale fu di negare l' ammissibilita' di tale figura come causa di invalidita' del matrimonio, che restava pertanto valido. oggi invece, dopo la legge n. 151 del 1975, la simulazione matrimoniale ha acquistato rilevanza giuridica quale causa di annullamento del vincolo, ma la sua disciplina e' diversa da quella prevista dagli artt. 1414 e seguenti del codice civile. questa differenza e' giustificata dal fatto che nella simulazione matrimoniale vi e' un elemento in piu', cioe' quello della necessita' di tutela del terzo. l' a. distingue tra simulazione matrimoniale assoluta e parziale, e sostiene che elemento essenziale e' l' accordo segreto tra le parti, purche' abbia la forma scritta. il matrimonio simulato e' annullabile entro il termine (di decadenza) di un anno con azione esclusivamente da uno dei coniugi. l' azione che viene instaurata e' costitutiva, perche' fa cessare lo stato giuridico di coniuge e ripristina quello di persona libera. se l' azione non e' proposta entro il termine il matrimonio simulato sara' valido a tutti gli effetti. la prova della simulazione matrimoniale potra' essere documentale od orale (specie nella simulazione assoluta). restano infine fermi gli effetti relativi ai figli (ex art. 128 codice civile) che conservano percio' il loro stato di legittimi o legittimati.
art. 123 c.c. art. 1414 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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