| premesso che l' attuazione nell' ordinamento familiare del principio
costituzionale della parita' dei coniugi non ha comportato la
automatica abrogazione di quelle norme, operanti nell' ambito di
ordinamenti speciali (quale quello previdenziale), che fossero in
contrasto con il principio stesso, l' a. rileva come la particolare
disciplina del testo unico delle norme sugli assegni familiari -che
al padre-marito riconosce la posizione di capo famiglia ai fini del
diritto alla prestazione- sia stata modificata solo dalla espressa
disposizione dell' art. 9 della legge 9 dicembre 1977, n. 903,
concernente la parita' fra uomini e donne in materia di lavoro. l' a.
affronta, quindi, il problema dei limiti nei quali, nell' ambito del
sistema del testo unico, debba considerarsi operante la norma in
parola, ai sensi della quale a favore dell' uomo e della donna la
prestazione familiare puo' essere riconosciuta in alternativa, alle
stesse condizioni. da ultimo, si occupa della questione -in
definitiva formale- della attualita', nel sistema del testo unico,
del ricorso alla qualifica di capo famiglia, a seguito della
introduzione, nel sistema stesso, del principio della parita' di
trattamento tra uomini e donne.
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