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125108
IDG780900729
78.09.00729 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
micheli gian antonio
ancora in tema di presunzioni in materia tributaria
nota a c. cost. 28 luglio 1976, n. 200
Riv. dir. proc., s. 2, an. 33 (1978), fasc. 1, pag. 107-118
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d2; d30822
premesso che la corte, con la decisione annotata, ribadisce la propria giurisprudenza in materia di presunzioni legali precisando il suo pensiero nel senso che e' legittima l' assunzione di un fatto noto per risalire a quello ignoto purche' tale assunzione "quale unico indice positivo concretamente rivelatore di capacita' contributiva" non escluda "la possibilita' di fornire la prova della eventuale diminuzione o dell' annullamento del reddito stesso", l' a. esamina altre decisioni della stessa corte in materia, il cui indirizzo e' sempre nel senso della validita' costituzionale delle presunzioni in materia fiscale in quanto rappresentano "una verita' giuridica avente come substrato fatti reali di difficile accertamento". il grado di verosimiglianza, pero', rispetto alla verita' concreta, dipende dalla regola, o dalle regole dell' esperienza che il legislatore ha di volta in volta adottate, nonche' dall' ambito della ammissibilita' della prova contraria, da parte del contribuente. compito arduo ma essenziale della corte costituzionale e', pertanto, quello di vagliare la legittimita' delle presunzioni fissate dalla legge tributaria.
art. 3 cost. art. 53 cost. art. 11 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 art. 3 d.lg.lt. 8 marzo 1945, n. 90 art. 18 l. 11 gennaio 1951, n. 25 art. 10 comma 11 d.p.r. 5 luglio 1951, n. 572 art. 23 comma 2 l. 5 gennaio 1956, n. 1 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645
Ist. dir. penale - Univ. TO



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