| l' a., spiegato che la decisione 14 luglio 1976 della corte di
giustizia delle comunita' europee ha natura di pronuncia
pregiudiziale interpretativa, ad effetti limitati fra le parti in
causa e non ha, quindi, come tale, efficacia obbligatoria erga omnes
e non vincola la figc in modo diretto e immediato; che la figc,
avendo natura pubblicistica, come organo del coni, deve attendere gli
indirizzi del coni medesimo nell' esercizio del suo potere
regolamentare e disciplinare; che la figc, essendo un organismo
associativo pubblico e non una libera associazione sindacale,
esercita poteri amministrativi nei confronti delle societa' e dei
tesserati, in un rapporto di dipendenza pubblicistica che, ai sensi
del trattato cee, esclude l' applicazione delle norme sulla libera
circolazione dei lavoratori e la libera prestazione dei servizi; che
le societa' di calcio, essendo per loro natura non rivolte a
perseguire scopi di lucro, non esplicano "l' attivita' economica"
necessaria per essere destinatarie delle norme cee e, di fatto,
perseguono guadagni non configurabili come profitti; che i giocatori
di calcio svolgono attivita' subordinata di natura professionale solo
nei campionati a e b, mentre i giocatori delle serie c e d, essendo
per loro natura semiprofessionisti, non rivestono la qualifica
necessaria per essere considerati lavoratori subordinati in senso
stretto; che il coni, essendo per sua natura un ente pubblico,
organizza e potenzia lo "sport nazionale con particolare riferimento
al miglioramento fisico e morale dei cittadini", donde si deve
escludere il carattere sia privatistico sia economico dell' attivita'
svolta dalle federazioni ed, ergo, dalle societa' sportive; che, come
ultima e inevitabile conseguenza, 2 ipotesi sono prospettabili e
cioe' che lo stato italiano modifichi la sua legislazione ovvero che
il principio enunciato dalla corte di giustizia delle comunita' sia
errato "in punto di fatto", se applicato dall' italia; conclude il
suo ragionamento nel senso che, fino a quando non intervengano le
modifiche sopra indicate, la figc non e' obbligata al rispetto della
sentenza della corte e puo', invece, continuare a dare applicazione
ai suoi regolamenti, escludendo gli stranieri dal tesseramento.
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