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125116
IDG780900737
78.09.00737 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
geri vinicio
debito di valore non di valuta quello risarcitorio del danno eliminato o ridotto a spese del danneggiato
Giur. merito, an. 10 (1978), fasc. 4-5, pt. 4, pag. 1035-1038
d305014; d3052
l' a. svolge una serie di considerazioni confermative dell' orientamento espresso nella sentenza della cassazione 9 gennaio 1978, la quale, mutando una giurisprudenza quasi trentennale, ha affermato che l' obbligazione di valore non muta natura in obbligazione di valuta per il semplice fatto della eliminazione (volontaria o meno) del danno realizzata a proprie spese dal danneggiato. esattamente la suprema corte considera l' erogazione delle spese per eliminare il danno una identificazione del "valore" sottratto, a causa del fatto illecito, dal patrimonio della vittima, per confermare l' immutabilita' della originaria obbligazione, appunto di "valore", il quale percio' va reintegrato nella sua consistenza monetaria al momento della corresponsione.
cass. sez. un. 9 gennaio 1978, n. 57 art. 1227 c.c.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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