| l' a. si dichiara contrario alla conservazione dell' istituto del
matrimonio concordatario sia come esso e' attualmente, sia come si
presenta secondo lo schema della commissione incaricata di
modificarlo. secondo l' a. invece sarebbe stato opportuno offrire ai
cittadini l' alternativa di contrarre matrimonio solubile oppure
matrimonio indissolubile, identificando quest' ultimo col matrimonio
concordatario, cioe' col matrimonio canonico, assoggettandolo pero'
alla sola giurisdizione ecclesiastica. ma dopo le due sentenze con le
quali la corte costituzionale ha dichiarato che anche il matrimonio
concordatario e' assoggettabile al divorzio, non vi e' piu' ragione
alcuna a tenere in vita il matrimonio concordatario. sottoposto
infatti alle due diverse giurisdizioni, quella canonica per la
nullita', quella civile per lo scioglimento, l' istituto ne esce
completamente scisso. in queste condizioni la soluzione piu'
opportuna e', per l' a., un ritorno alla situazione anteriore al 1929
| |