| il disegno di legge gozzini esige, cosi' come e' stato presentato al
parlamento, una rielaborazione della sua normativa. l' a. premette
che questo disegno di legge e' perfettamente legittimo, nel senso che
e' solo il legislatore italiano, nella pienezza della sua competenza
sovrana, a dover ovviare alla lacuna della tutela giuridica da
approntare per gli ex coniugi, canonisticamente annullati dalla
chiesa, ed ai loro figli. affermato quindi il pieno ed esclusivo
diritto dello stato italiano a disciplinare integralmente con una
propria normativa lo status coniugale, sia che questo venga da un
matrimonio civile che da uno canonico, discende che le norme degli
art. 129 e 129 bis del c.c. debbano ritenersi ugualmente applicabili
sia ai coniugi annullati civilmente che a quelli annullati
canonicamente. invece e' proprio da questa conclusione, di per se'
ovvia, che appare prescindere il nuovo disegno legislativo, che muove
invece dal presupposto che i coniugi annullati canonicamente
resterebbero privi di ogni tutela giuridica. la difficolta' relativa
al fatto che le sentenze canoniche di nullita' rivestono la tipica
natura giuridica di sentenze dichiarative di nullita' assoluta del
matrimonio, donde il matrimonio e' inesistente e, in quanto tale, non
suscettibile di tutela giuridica, puo' essere superata utilizzando la
figura, prevista dall' art. 128 c.c., del matrimonio putativo.
pertanto, conclude l' a., sotto questa veste nulla vieta che gli
artt. 129 e 129 bis del c.c. si debbano ritenere applicabili anche ai
matrimoni dichiarati nulli dalla giurisdizione ecclesiastica.
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