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Documento


125209
IDG780401175
78.04.01175 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
d' avack pietro agostino
un equivoco da dissipare. a proposito di un recentissimo disegno di legge in materia di nullita' matrimoniale
Ponte, an. 33 (1977), fasc. 3, pag. 359-365
d94614
il disegno di legge gozzini esige, cosi' come e' stato presentato al parlamento, una rielaborazione della sua normativa. l' a. premette che questo disegno di legge e' perfettamente legittimo, nel senso che e' solo il legislatore italiano, nella pienezza della sua competenza sovrana, a dover ovviare alla lacuna della tutela giuridica da approntare per gli ex coniugi, canonisticamente annullati dalla chiesa, ed ai loro figli. affermato quindi il pieno ed esclusivo diritto dello stato italiano a disciplinare integralmente con una propria normativa lo status coniugale, sia che questo venga da un matrimonio civile che da uno canonico, discende che le norme degli art. 129 e 129 bis del c.c. debbano ritenersi ugualmente applicabili sia ai coniugi annullati civilmente che a quelli annullati canonicamente. invece e' proprio da questa conclusione, di per se' ovvia, che appare prescindere il nuovo disegno legislativo, che muove invece dal presupposto che i coniugi annullati canonicamente resterebbero privi di ogni tutela giuridica. la difficolta' relativa al fatto che le sentenze canoniche di nullita' rivestono la tipica natura giuridica di sentenze dichiarative di nullita' assoluta del matrimonio, donde il matrimonio e' inesistente e, in quanto tale, non suscettibile di tutela giuridica, puo' essere superata utilizzando la figura, prevista dall' art. 128 c.c., del matrimonio putativo. pertanto, conclude l' a., sotto questa veste nulla vieta che gli artt. 129 e 129 bis del c.c. si debbano ritenere applicabili anche ai matrimoni dichiarati nulli dalla giurisdizione ecclesiastica.
Ist. filosofia del diritto - Univ. FI PV ROMA



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