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125211
IDG780401177
78.04.01177 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
plate' enzo
il capestro del concordato
Ponte, an. 33 (1977), fasc. 6, pag. 610-615
d9422
la prospettiva del superamento del concordato e della instaurazione di un regime di separatismo nei rapporti fra stato e chiesa si scontra con l' art. 7 della costituzione. pur rilevando infatti con sollievo la scomparsa della tesi per cui i patti lateranensi sarebbero parte integrante della costituzione, tuttavia e' indubbio, afferma l' a., che la costituzione ha voluto dare specifiche garanzie al mantenimento di tali patti ed alla loro eventuale modifica. cosi' posto il problema l' a. constata che sarebbe necessario ripensare alla opportunita' di tenere in vita l' art. 7 della costituzione, vigendo il quale non e' possibile arrivare ad una "profonda" revisione del concordato. infatti una abrogazione per referendum dovrebbe riguardare non il concordato, che in se' appartiene all' ordinamento internazionale, bensi' la norma di esecuzione dell' accordo internazionale nell' ordinamento interno. l' a. fa notare l' esistenza di un' altra ipotesi di superamento unilaterale del concordato. lo stato cioe' avrebbe il potere di "denunciare" i patti, al pari di ogni trattato di diritto internazionale. si tratta, avverte l' a., di un problema complesso, pur se il concetto statuale di sovranita' implica il potere di denuncia dei trattati internazionali. pertanto una denuncia dei patti lateranensi, accompagnata dalla proposta di nuovo concordato tale da non creare una rottura, potrebbe in effetti portare ad una situazione nuova in grado di superare l' attuale fase.
Ist. filosofia del diritto - Univ. FI PV ROMA



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