| la prospettiva del superamento del concordato e della instaurazione
di un regime di separatismo nei rapporti fra stato e chiesa si
scontra con l' art. 7 della costituzione. pur rilevando infatti con
sollievo la scomparsa della tesi per cui i patti lateranensi
sarebbero parte integrante della costituzione, tuttavia e' indubbio,
afferma l' a., che la costituzione ha voluto dare specifiche garanzie
al mantenimento di tali patti ed alla loro eventuale modifica. cosi'
posto il problema l' a. constata che sarebbe necessario ripensare
alla opportunita' di tenere in vita l' art. 7 della costituzione,
vigendo il quale non e' possibile arrivare ad una "profonda"
revisione del concordato. infatti una abrogazione per referendum
dovrebbe riguardare non il concordato, che in se' appartiene all'
ordinamento internazionale, bensi' la norma di esecuzione dell'
accordo internazionale nell' ordinamento interno. l' a. fa notare l'
esistenza di un' altra ipotesi di superamento unilaterale del
concordato. lo stato cioe' avrebbe il potere di "denunciare" i patti,
al pari di ogni trattato di diritto internazionale. si tratta,
avverte l' a., di un problema complesso, pur se il concetto statuale
di sovranita' implica il potere di denuncia dei trattati
internazionali. pertanto una denuncia dei patti lateranensi,
accompagnata dalla proposta di nuovo concordato tale da non creare
una rottura, potrebbe in effetti portare ad una situazione nuova in
grado di superare l' attuale fase.
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