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125251
IDG780610543
78.06.10543 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bocchiola maurizio
la nozione di "insolvenza" nell' art. 1186 c.c.
Riv. dir. civ., an. 24 (1978), fasc. 2, pt. 1, pag. 205-216
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30561; d30520
esaminata l' origine storica dell' art. 1186 codice civile (per il quale il debitore decade dal termine, benche' stabilito a suo favore, quando e' divenuto insolvente), l' a. si sofferma sul concetto di insolvenza la cui delimitazione concettuale pone gravi problemi. ferma restando infatti la differenza fra la nozione prevista dalla legislazione fallimentare e quella prevista dall' art. 1186 non e' facile porre in luce i momenti discretivi fra i vari significati che il termine assume. l' a. individua due gruppi di norme: da un lato quelle in cui il termine insolvenza individua una situazione di evidente pericolo per il creditore di non conseguire la prestazione dovuta, dall' altro quelle in cui il termine insolvenza sta a indicare l' avvenuta inutile escussione del patrimonio del debitore. l' accezione del termine contenuta nell' art. 1186 appartiene, secondo l' a., senz' altro al primo gruppo e va accostata all' ipotesi dell' art. 1461 codice civile, giustificandosi entrambe le norme come legittimazione a non far piu' affidamento sul debitore con la conseguenza di dar subito inizio all' esecuzione nel primo caso (1186) e di sospendere l' esecuzione dello stesso nel secondo (1461).
art. 1186 c.c. art. 1461 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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