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| IDG780610543 | |
| 78.06.10543 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| bocchiola maurizio
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| la nozione di "insolvenza" nell' art. 1186 c.c.
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| Riv. dir. civ., an. 24 (1978), fasc. 2, pt. 1, pag. 205-216
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30561; d30520
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| esaminata l' origine storica dell' art. 1186 codice civile (per il
quale il debitore decade dal termine, benche' stabilito a suo favore,
quando e' divenuto insolvente), l' a. si sofferma sul concetto di
insolvenza la cui delimitazione concettuale pone gravi problemi.
ferma restando infatti la differenza fra la nozione prevista dalla
legislazione fallimentare e quella prevista dall' art. 1186 non e'
facile porre in luce i momenti discretivi fra i vari significati che
il termine assume. l' a. individua due gruppi di norme: da un lato
quelle in cui il termine insolvenza individua una situazione di
evidente pericolo per il creditore di non conseguire la prestazione
dovuta, dall' altro quelle in cui il termine insolvenza sta a
indicare l' avvenuta inutile escussione del patrimonio del debitore.
l' accezione del termine contenuta nell' art. 1186 appartiene,
secondo l' a., senz' altro al primo gruppo e va accostata all'
ipotesi dell' art. 1461 codice civile, giustificandosi entrambe le
norme come legittimazione a non far piu' affidamento sul debitore con
la conseguenza di dar subito inizio all' esecuzione nel primo caso
(1186) e di sospendere l' esecuzione dello stesso nel secondo (1461).
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| art. 1186 c.c.
art. 1461 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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