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125253
IDG780610545
78.06.10545 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mezzanotte luisa
sull' obbligo di corrispondere un assegno periodico a seguito di scioglimento di matrimonio
nota a cass. civ. sez. i 10 marzo 1976, n. 819
Riv. dir. civ., an. 24 (1978), fasc. 2, pt. 2, pag. 113-131
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30126
l' a. esamina l' obbligo della corresponsione di un assegno periodico da un coniuge all' altro a seguito dello scioglimento del matrimonio. la corte di cassazione ritiene tale obbligo, sancito dall' art. 5 della legge n. 898 del 1970, un principio generale di carattere sostanziale che appare riconnesso alla cessazione del vincolo matrimoniale e ai relativi effetti anziche' alle situazioni che lo hanno reso possibile giuridicamente. cio' rende possibile al giudice di applicare tale norma anche al caso di scioglimento del matrimonio concordatario per dispensa pontificia super rato et non consummato, nonche' ad altri casi non previsti dalla nostra legge ma recepiti attraverso la esecutivita' di atti emessi da autorita' di ordinamenti stranieri in base alle leggi degli stessi. circa la determinazione dell' assegno, l' a. ritiene indispensabile tener conto dei tre criteri assistenziale, risarcitorio e compensativo, nonche' delle "ragioni della decisione". formula che all' a. pare imponga al giudice una valutazione del comportamento dei coniugi nell' arco dell' intera durata del matrimonio.
art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 5 l. 1 dicembre 1970, n. 898
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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