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| IDG780610545 | |
| 78.06.10545 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| mezzanotte luisa
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| sull' obbligo di corrispondere un assegno periodico a seguito di
scioglimento di matrimonio
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| nota a cass. civ. sez. i 10 marzo 1976, n. 819
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| Riv. dir. civ., an. 24 (1978), fasc. 2, pt. 2, pag. 113-131
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30126
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| l' a. esamina l' obbligo della corresponsione di un assegno periodico
da un coniuge all' altro a seguito dello scioglimento del matrimonio.
la corte di cassazione ritiene tale obbligo, sancito dall' art. 5
della legge n. 898 del 1970, un principio generale di carattere
sostanziale che appare riconnesso alla cessazione del vincolo
matrimoniale e ai relativi effetti anziche' alle situazioni che lo
hanno reso possibile giuridicamente. cio' rende possibile al giudice
di applicare tale norma anche al caso di scioglimento del matrimonio
concordatario per dispensa pontificia super rato et non consummato,
nonche' ad altri casi non previsti dalla nostra legge ma recepiti
attraverso la esecutivita' di atti emessi da autorita' di ordinamenti
stranieri in base alle leggi degli stessi. circa la determinazione
dell' assegno, l' a. ritiene indispensabile tener conto dei tre
criteri assistenziale, risarcitorio e compensativo, nonche' delle
"ragioni della decisione". formula che all' a. pare imponga al
giudice una valutazione del comportamento dei coniugi nell' arco
dell' intera durata del matrimonio.
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| art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898
art. 5 l. 1 dicembre 1970, n. 898
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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