| l' a. esamina gli elementi della concessione di edificare, regolata
dalla legge n. 10 del 1977. per quanto riguarda l' oggetto del
provvedimento, ritiene che l' opinione piu' convincente sia quella
aderente alla lettera della legge, la quale fa puntuale riferimento
ad una attivita' di trasformazione -edilizia ed urbanistica-
concretantesi in una esecusione di un' opera. contrariamente a quanto
sostiene quella corrente dottrinale che ritiene necessaria la
concessione per ogni intervento, che, pur non implicando l'
esecuzione di opere, dia luogo al mutamento della destinazione d' uso
di un immobile, in quanto pure da esso deriverebbe una trasformazione
dell' assetto urbanistico, l' a. ritiene pertanto necessaria la
concessione solo quando si realizzi una trasformazione materiale
dell' immobile. esaminando poi l' elemento dell' onerosita', l' a.
afferma che la concessione di edificare non ha sempre la natura di un
atto costitutivo di un diritto, ma, in alcuni casi, (e precisamente
per tre categorie di opere, per le quali la concessione e' gratuita:
opere agricole, opere pubbliche e opere relative a interventi su
edifici allo scopo di assicurarne la conservazione), essa ha natura
di atto autorizzativo, non potendosi ritenere scorporati dal diritto
di proprieta' quegli aspetti dello jus aedificandi che in detti casi
esso contempla.
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