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125280
IDG780900740
78.09.00740 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
boschi marco
nota a cass. sez. i pen. 17 febbraio 1978
Foro it., an. 103 (1978), fasc. 5, pt. 2, pag. 201
d50124; d50126
l' a. esprime la sua adesione ad una sentenza della corte di cassazione secondo la quale se una o piu' circostanze attenuanti sono state dichiarate prevalenti rispetto ad una aggravante che comporta la pena dell' ergastolo, la diminuzione deve essere operata sulla pena base prevista per il reato non circostanziato. dissenso e' invece espresso riguardo ad un' altra affermazione contenuta nella sentenza in esame, per la quale se concorrono piu' attenuanti tra quelle previste dall' art. 63 comma 3 codice penale, non varrebbe il limite previsto dall' art. 67 codice penale. l' a. osserva che la novella del 1974 preclude una soluzione di questo tipo, dal momento che ha equiparato ai fini del giudizio di comparazione anche le circostanze inerenti alla persona del colpevole e quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.
art. 63 c.p. art. 65 c.p. art. 67 c.p. art. 69 c.p. art. 285 c.p. art. 286 c.p. art. 575 c.p. art. 576 c.p. art. 577 c.p. art. 6 d.l. 11 aprile 1974, n. 99
Ist. dir. penale - Univ. TO



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