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125281
IDG780900741
78.09.00741 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
boschi marco
nota a cass. sez. v pen. 8 novembre 1977
Foro it., an. 103 (1978), fasc. 5, pt. 2, pag. 209-210
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6225
traendo spunto da una sentenza, la quale in conformita' ad un consolidato orientamento ha affermato che l' assoluzione per insufficienza di prove non puo' fondarsi su un dubbio soggettivo bensi' su un contrasto obiettivo tra prove contrastanti, l' a. osserva che, sotto questo profilo, non e' possibile distinguere tra giudizio dubitativo e giudizio di innocenza o di colpevolezza. tutti infatti devono fondarsi su obiettive risultanze probatorie ed e' singolare che la giurisprudenza insista, presumibilmente per mera rispettivita', su questa esigenza in riferimento alla sola assoluzione per insufficienza di prove. non e' appagante neppure l' affermazione, del pari ricorrente, che il dubbio espresso nella assoluzione per insufficienza di prove debba riguardare la sussistenza di un fatto e non la valutazione di un fatto. e', in effetti, artificioso distinguere tra aspetto fenomenico della prova e valutazione della stessa, poiche' la prova assume rilevanza in quanto e' valutata dal giudice.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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