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| IDG780900743 | |
| 78.09.00743 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| marini a.m.
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| nota a pret. tarcento 18 novembre 1977
pret. nereto 5 luglio 1977
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| Foro it., an. 103 (1978), fasc. 5, pt. 2, pag. 218-221
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d52000; d539
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| in relazione a 2 sentenze applicative della legge merli, l' a.
fornisce ragguagli dottrinali e giurisprudenziali sui problemi
interpretativi posti dalla legge n. 319 del 1976. relativamente al
problema affrontato dalla prima delle sentenze annotate, e' ricordato
il prevalente indirizzo della cassazione secondo la quale, nel caso
di scarichi industriali immessi indirettamente in acque demaniali
attraverso condotte o fognature, si deve ritenere configurabile il
reato di inquinamento e esistente l' obbligo della preventiva
autorizzazione. sono poi riportate sentenze ed opinioni dottrinali
contrastanti in merito all' applicabilita' dell' art. 650 codice
penale nell' ipotesi di inottemperanza a provvedimenti emanati dal
sindaco per ragioni di igiene. inoltre l' a. si sofferma sul
problema, affrontato dalla seconda delle sentenze in esame, della
autorizzazione tacita ad effettuare gli scarichi provenienti da
stabilimenti. sono riferite numerose opinioni dottrinali e pronunce
giurisprudenziali circa il controverso problema della sussistenza del
reato di cui agli artt. 21 e 22 della legge 319 del 1976 nel caso di
inosservanza delle tabelle e prescrizioni di tollerabilita' previste
dalla legge citata. infine alcuni cenni sono dedicati alla
problematica relativa al prelevamento dei campioni destinati ad
analisi ed alla applicabilita' delle norme e garanzie previste dal
codice di procedura penale.
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| art. 9 r.d. 8 ottobre 1921, n. 1604
art. 36 r.d. 8 ottobre 1921, n. 1604
art. 650 c.p.
l. 10 maggio 1976, n. 319
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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