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Documento


125283
IDG780900743
78.09.00743 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
marini a.m.
nota a pret. tarcento 18 novembre 1977 pret. nereto 5 luglio 1977
Foro it., an. 103 (1978), fasc. 5, pt. 2, pag. 218-221
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d52000; d539
in relazione a 2 sentenze applicative della legge merli, l' a. fornisce ragguagli dottrinali e giurisprudenziali sui problemi interpretativi posti dalla legge n. 319 del 1976. relativamente al problema affrontato dalla prima delle sentenze annotate, e' ricordato il prevalente indirizzo della cassazione secondo la quale, nel caso di scarichi industriali immessi indirettamente in acque demaniali attraverso condotte o fognature, si deve ritenere configurabile il reato di inquinamento e esistente l' obbligo della preventiva autorizzazione. sono poi riportate sentenze ed opinioni dottrinali contrastanti in merito all' applicabilita' dell' art. 650 codice penale nell' ipotesi di inottemperanza a provvedimenti emanati dal sindaco per ragioni di igiene. inoltre l' a. si sofferma sul problema, affrontato dalla seconda delle sentenze in esame, della autorizzazione tacita ad effettuare gli scarichi provenienti da stabilimenti. sono riferite numerose opinioni dottrinali e pronunce giurisprudenziali circa il controverso problema della sussistenza del reato di cui agli artt. 21 e 22 della legge 319 del 1976 nel caso di inosservanza delle tabelle e prescrizioni di tollerabilita' previste dalla legge citata. infine alcuni cenni sono dedicati alla problematica relativa al prelevamento dei campioni destinati ad analisi ed alla applicabilita' delle norme e garanzie previste dal codice di procedura penale.
art. 9 r.d. 8 ottobre 1921, n. 1604 art. 36 r.d. 8 ottobre 1921, n. 1604 art. 650 c.p. l. 10 maggio 1976, n. 319
Ist. dir. penale - Univ. TO



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