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| IDG780900744 | |
| 78.09.00744 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| postiglione amedeo
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| l' uso in gruppo di sostanze stupefacenti
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| Foro it., an. 103 (1978), fasc. 6, pt. 2, pag. 256-259
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d51414; d544
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| l' a., rilevata l' espansione dell' uso degli stupefacenti
soprattutto tra i giovani e la dilatazione del mercato illecito,
accenna alle piu' significative novita' della legge 22 dicembre 1975
n. 685 rispetto alla precedente normativa, osservando che sarebbe
comunque necessaria una verifica della operativita' degli interventi
terapeutici e sociali indicati come necessari per arginare il
fenomeno. l' a. osserva che dubbi interpretativi possono sorgere in
merito alla definizione del concetto di "modica quantita'" di
stupefacente e "uso personale". a questo proposito sono sollevati
alcuni rilievi critici ad una recente sentenza del tribunale per i
minorenni di firenze che ha ritenuto di applicare la causa di non
punibilita' prevista dall' art. 80 della legge 685 nel caso di uso di
gruppo della droga. dopo aver svolto alcune considerazioni sulle
dinamiche psicologiche e le motivazioni culturali all' interno del
gruppo, l' a. conclude che, se l' applicazione della causa di non
punibilita' ad un gruppo di minori sembra da condividere, difficolta'
sorgono invece per un allargamento generale della scriminante dall'
uso personale all' uso di gruppo: e' pertanto preferibile affidarsi
al prudente accertamento del giudice caso per caso.
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| art. 32 cost.
art. 50 c.p.
art. 359 c.p.
art. 372 c.p.
art. 348 c.p.p.
art. 465 c.p.p.
l. 22 ottobre 1954, n. 1041
art. 72 l. 22 dicembre 1975, n. 685
art. 80 l. 22 dicembre 1975, n. 685
trib. min. firenze 5 ottobre 1977
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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