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125284
IDG780900744
78.09.00744 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
postiglione amedeo
l' uso in gruppo di sostanze stupefacenti
Foro it., an. 103 (1978), fasc. 6, pt. 2, pag. 256-259
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51414; d544
l' a., rilevata l' espansione dell' uso degli stupefacenti soprattutto tra i giovani e la dilatazione del mercato illecito, accenna alle piu' significative novita' della legge 22 dicembre 1975 n. 685 rispetto alla precedente normativa, osservando che sarebbe comunque necessaria una verifica della operativita' degli interventi terapeutici e sociali indicati come necessari per arginare il fenomeno. l' a. osserva che dubbi interpretativi possono sorgere in merito alla definizione del concetto di "modica quantita'" di stupefacente e "uso personale". a questo proposito sono sollevati alcuni rilievi critici ad una recente sentenza del tribunale per i minorenni di firenze che ha ritenuto di applicare la causa di non punibilita' prevista dall' art. 80 della legge 685 nel caso di uso di gruppo della droga. dopo aver svolto alcune considerazioni sulle dinamiche psicologiche e le motivazioni culturali all' interno del gruppo, l' a. conclude che, se l' applicazione della causa di non punibilita' ad un gruppo di minori sembra da condividere, difficolta' sorgono invece per un allargamento generale della scriminante dall' uso personale all' uso di gruppo: e' pertanto preferibile affidarsi al prudente accertamento del giudice caso per caso.
art. 32 cost. art. 50 c.p. art. 359 c.p. art. 372 c.p. art. 348 c.p.p. art. 465 c.p.p. l. 22 ottobre 1954, n. 1041 art. 72 l. 22 dicembre 1975, n. 685 art. 80 l. 22 dicembre 1975, n. 685 trib. min. firenze 5 ottobre 1977
Ist. dir. penale - Univ. TO



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