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| IDG780900745 | |
| 78.09.00745 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| moretti renato
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| connessione di procedimenti, riforma della commissione inquirente e
"abrogazione" legislativa di regolamento parlamentare
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| Foro it., an. 103 (1978), fasc. 6, pt. 2, pag. 264-279
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d6022; d021151; d02138
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| il primo problema esaminato riguarda la perseguibilita' dei laici
imputati di illeciti penali connessi a reati ministeriali e, in
particolare, la giurisdizione e competenza del giudice ordinario a
procedere in ordine a soggetti e fatti gia' venuti in evidenza in
indagini della commissione inquirente, centrate sulla condotta di ex
ministri e concluse con archiviazione. l' a. osserva che la
formulazione dell' art. 15 legge n. 20 del 1962 non consente una
soluzione interpretativa precisa e appagante, poiche' la norma
potrebbe intendersi sia nel senso di negare efficacia preclusiva alla
archiviazione da parte della commissione inquirente, sia nel senso
opposto. sono poi prese in esame le critiche alla legittimita'
costituzionale dell' estensione del processo penale costituzionale
agli imputati laici, nelle ipotesi di connessione ex art. 45 codice
procedura penale e art. 16 legge citata. l' a. respinge la censura
prospettata, rilevando tra l' altro che l' esclusione dei soggetti
laici comporterebbe numerosi inconvenienti e comprometterebbe
radicalmente la funzione della accusa parlamentare. l' a. svolge
quindi alcune osservazioni sulla idoneita' del parlamento allo
svolgimento di funzioni giudiziarie, richiamando l' opportunita' di
un piu' risolutivo distacco dall' area parlamentare delle questioni
attinenti alla responsabilita' penale dei ministri e di un
restringimento della sfera discrezionale nell' intervento degli
organi politici. dopo aver illustrato i piu' recenti progetti di
riforma del processo penale costituzionale, l' a. osserva che essi
pongono pregiudizialmente il delicato problema dei rapporti tra fonte
legislativa e fonte regolamentare della disciplina. la manifesta
intenzione del legislatore di mutare i principi informatori dell'
attivita' della commissione inquirente comporta, ad avviso dell' a.,
che, per il primato da assegnare alla normativa piu' recente, la
fonte regolamentare sia da considerare formalmente valida ma
quiscente negli effetti, in attesa di un omogeneo atto abrogativo.
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| trib. roma 4 dicembre 1976
l. 25 gennaio 1962, n. 20
art. 45 c.p.p.
art. 68 cost.
art. 74 cost.
art. 90 cost.
art. 96 cost.
l. cost. 11 marzo 1953, n. 1
l. 11 marzo 1953, n. 87
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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