Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


125285
IDG780900745
78.09.00745 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
moretti renato
connessione di procedimenti, riforma della commissione inquirente e "abrogazione" legislativa di regolamento parlamentare
Foro it., an. 103 (1978), fasc. 6, pt. 2, pag. 264-279
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6022; d021151; d02138
il primo problema esaminato riguarda la perseguibilita' dei laici imputati di illeciti penali connessi a reati ministeriali e, in particolare, la giurisdizione e competenza del giudice ordinario a procedere in ordine a soggetti e fatti gia' venuti in evidenza in indagini della commissione inquirente, centrate sulla condotta di ex ministri e concluse con archiviazione. l' a. osserva che la formulazione dell' art. 15 legge n. 20 del 1962 non consente una soluzione interpretativa precisa e appagante, poiche' la norma potrebbe intendersi sia nel senso di negare efficacia preclusiva alla archiviazione da parte della commissione inquirente, sia nel senso opposto. sono poi prese in esame le critiche alla legittimita' costituzionale dell' estensione del processo penale costituzionale agli imputati laici, nelle ipotesi di connessione ex art. 45 codice procedura penale e art. 16 legge citata. l' a. respinge la censura prospettata, rilevando tra l' altro che l' esclusione dei soggetti laici comporterebbe numerosi inconvenienti e comprometterebbe radicalmente la funzione della accusa parlamentare. l' a. svolge quindi alcune osservazioni sulla idoneita' del parlamento allo svolgimento di funzioni giudiziarie, richiamando l' opportunita' di un piu' risolutivo distacco dall' area parlamentare delle questioni attinenti alla responsabilita' penale dei ministri e di un restringimento della sfera discrezionale nell' intervento degli organi politici. dopo aver illustrato i piu' recenti progetti di riforma del processo penale costituzionale, l' a. osserva che essi pongono pregiudizialmente il delicato problema dei rapporti tra fonte legislativa e fonte regolamentare della disciplina. la manifesta intenzione del legislatore di mutare i principi informatori dell' attivita' della commissione inquirente comporta, ad avviso dell' a., che, per il primato da assegnare alla normativa piu' recente, la fonte regolamentare sia da considerare formalmente valida ma quiscente negli effetti, in attesa di un omogeneo atto abrogativo.
trib. roma 4 dicembre 1976 l. 25 gennaio 1962, n. 20 art. 45 c.p.p. art. 68 cost. art. 74 cost. art. 90 cost. art. 96 cost. l. cost. 11 marzo 1953, n. 1 l. 11 marzo 1953, n. 87
Ist. dir. penale - Univ. TO



Ritorna al menu della banca dati