| traccia un quadro normativo del regime dei suoli cosi' come risultava
dalla legge urbanistica del 1942 e dalla legge 765 del 1967, si
sofferma ad esaminare, confrontandole, la sentenza costituzionale n.
55 del 1968 e la nuova disciplina prevista dalla legge n. 10 del
1977, la corte costituzionale aveva dichiarato illegittimi gli artt.
7 e 10 della legge urbanistica perche' escludevano ogni indennita'
per i vincoli di natura espropriativa imposti sui suoli edificabili e
cio' perche' allora l' edificabilita' era considerata, dalla
legislazione e dalla giurisprudenza, un aspetto del contenuto
essenziale della proprieta' fondiaria. ora, con il nuovo regime, l'
edificabilita' non rappresenta piu' una naturale facolta' della
proprieta' urbana (spetta, infatti, ai pubblici poteri la
discrezionale conferibilita' di essa) e l' assoggettamento di una
parte delle aree urbane a vincoli di inedificabilita' non
indennizzati non e' piu' configurabile come diminuzione di un
diritto. la legge, anzi, prevede due ipotesi di privilegi in melius:
una relativa alle aree autoritativamente arricchite (senza procedura
concorsuale) di un attributo incrementativo, e l' altra relativa alle
aree urbane cui viene riconosciuto, rispetto alle aree rurali, una
piu' elevata indennita' in caso di espropriazione. viene, dalla nuova
normativa, rispettata la riserva di legge a protezione della
proprieta', contenuta nel comma 2 dell' art. 42 c.; ma non potra'
dirsi altrettanto per la regola del giusto procedimento che, una
volta ricavata dall' art. 97 c., dovrebbe essere ritenuta operante
anche per tutti quei casi nei quali non si impone un sacrificio ma si
accorda un vantaggio a talune posizioni soggettive.
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