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| IDG780610896 | |
| 78.06.10896 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| paolini renata
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| riforma dell' ordine di reintegra con sentenza non passata in
giudicato e restituibilita' delle retribuzioni corrisposte in
sostituzione dell' adempimento specifico
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| nota a cass. sez. lav. 4 marzo 1978, n. 1094
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 29 (1978), fasc. 2, pt. 2, pag.
299-333
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d763; d4170
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| l' a. aderisce alla dottrina che assegna alla sentenza di primo grado
provvisoriamente esecutiva la capacita' di sopravvivere
incondizionatamente, quale titolo di ogni atto o provvedimento ad
essa ricollegabile, alla sentenza di riforma in appello. la sentenza
annotata, pur innovativa dell' orientamento della cassazione, non
adotta pienamente tale dottrina. la sentenza stabilisce che le
retribuzioni percepite, in base all' art. 18 comma 2 statuto
lavoratori, quale surrogato economico dell' omessa reintegra nel
posto di lavoro non vanno restituite a seguito della riforma dell'
accertamento favorevole al lavoratore anche se la riforma preclude
ulteriori atti esecutivi. le retribuzioni in parola sono prestazioni
sui generis: retribuzione in quanto il licenziamento illeggittimo non
interrompe il rapporto di lavoro; sanzione in quanto il
riconoscimento in appello della legittimita' del licenziamento non
giustifica l' omessa reintegra dopo la sentenza di primo grado. l' a.
ne considera tuttavia la parzialita', che denota l' esistenza di
lacune nell' ordinamento in merito alla realizzazione della
stabilita' reale del posto di lavoro.
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| art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 431 c.p.c.
art. 336 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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