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125350
IDG780610896
78.06.10896 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
paolini renata
riforma dell' ordine di reintegra con sentenza non passata in giudicato e restituibilita' delle retribuzioni corrisposte in sostituzione dell' adempimento specifico
nota a cass. sez. lav. 4 marzo 1978, n. 1094
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 29 (1978), fasc. 2, pt. 2, pag. 299-333
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d763; d4170
l' a. aderisce alla dottrina che assegna alla sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva la capacita' di sopravvivere incondizionatamente, quale titolo di ogni atto o provvedimento ad essa ricollegabile, alla sentenza di riforma in appello. la sentenza annotata, pur innovativa dell' orientamento della cassazione, non adotta pienamente tale dottrina. la sentenza stabilisce che le retribuzioni percepite, in base all' art. 18 comma 2 statuto lavoratori, quale surrogato economico dell' omessa reintegra nel posto di lavoro non vanno restituite a seguito della riforma dell' accertamento favorevole al lavoratore anche se la riforma preclude ulteriori atti esecutivi. le retribuzioni in parola sono prestazioni sui generis: retribuzione in quanto il licenziamento illeggittimo non interrompe il rapporto di lavoro; sanzione in quanto il riconoscimento in appello della legittimita' del licenziamento non giustifica l' omessa reintegra dopo la sentenza di primo grado. l' a. ne considera tuttavia la parzialita', che denota l' esistenza di lacune nell' ordinamento in merito alla realizzazione della stabilita' reale del posto di lavoro.
art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 431 c.p.c. art. 336 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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