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Documento


125357
IDG781000579
78.10.00579 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de rosa luigi
interessi e soprattasse per omessi o tardivi versamenti diretti
Rass. mens. imp. dr., an. 26 (1977), fasc. 7-8, pag. 612-614
d21803; d23078; d24049; d23068; d23077; d24049; d23069
premesso che, come per le iscrizioni a ruolo, anche per i versamenti che si eseguono in esattoria o in tesoreria, direttamente o tramite delega ad azienda di credito, sono previste la corresponsione di interessi (per il principio della naturale fecondita' del denaro) e l' applicazione di soprattasse (con cui si sanziona il comportamento antigiuridico del soggetto), l' a. precisa che gli interessi risultano attualmente fissati nella misura del 12 per cento con effetto dell' irpef o irpeg dovute in base a dichiarazione e negli altri casi a decorrere dai versamenti da eseguire dopo l' entrata in vigore del decreto n. 920 del 1976 (20 gennaio 1977). circa le soprattasse l' a. illustra l' evoluzione legislativa che ne ha via via aumentato le misure e precisa che esse vengono attualmente applicate non piu' a mezzo di provvedimento motivato notificato al contribuente e successiva iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre dell' anno successivo a quello in cui il provvedimento diventa definitivo, ma mediante iscrizione diretta in ruolo speciale in base alla dichiarazione alla quale i ritardati od omessi versamenti si riferiscono.
art. 9 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 l. 2 maggio 1976, n. 160 art. 3 d.p.r. 24 dicembre 1976, n. 920 art. 92 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 98 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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