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125370
IDG781000698
78.10.00698 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a comm. centr. sez. xix 24 ottobre 1977, n. 2355
Rass. mens. imp. dr., an. 27 (1978), fasc. 9, pag. 707
d2171; d2175
l' a. non condivide la tesi della commissione centrale che ammette la sanatoria nel caso in cui, notificato l' appello al contribuente direttamente dall' ufficio e non dalla segreteria della commissione tributaria presso la quale doveva essere depositato, le parti si siano costituite in giudizio. secondo l' a. si tratta di un' interpretazione intesa a sanare e salvare una situazione processuale compromessa dall' omessa presentazione dell' atto di appello da parte dell' ufficio alla segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata, con conseguente inammissibilita' dell' appello (e non mera irregolarita' attinente alle operazioni di notifica).
art. 26 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 38 comma 3 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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