| l' a. affronta il problema degli effetti della sentenza di riforma
pronunciata in appello, sulla provvisoria esecuzione della sentenza
di primo grado; a tal fine distingue l' ipotesi della provvisoria
esecuzione ope iudicis, disciplinato dall' art. 282 codice di
procedura civile, da quella ope legis prevista dall' art. 18 della
legge 20 maggio 1970 e, facendo riferimento alla prima, svolge una
puntuale analisi circa gli atteggiamenti dottrinali e
giurisprudenziali sul tema: in proposito fa presente come l' opinione
restrittiva del redenti, secondo la quale la riforma in appello della
sentenza di primo grado determina, prima ancora del passaggio in
giudicato, l' immediata caducazione di ogni effetto della provvisoria
esecuzione, avendo l' art. 336 come unica funzione quella di
precisare che la caducazione non e' definitiva, risulti superata per
l' emergere di altri orientamenti sia in seno alla dottrina che alla
giurisprudenza volti a limitare, quanto piu' possibile, gli effetti
della riforma d' appello: sottolinea come a tal fine si distingua fra
il momento della pubblicazione della sentenza d' appello e il suo
passaggio in giudicato, ritenendosi che solo il verificarsi di quest'
ultimo determini la caducazione degli effetti della provvisoria
esecuzione: in particolare l' a. accoglie l' opinione del satta, il
quale ricollega il perdurare dell' efficacia esecutiva della sentenza
di primo grado alla autonomia della clausola di provvisoria
esecuzione, che puo' dunque comprendersi fra quei provvedimenti per
il cui venir meno l' art. 336 richiede il passaggio in giudicato
della sentenza di riforma. ritornando poi sul tema della provvisoria
esecuzione ope legis, l' a. conferma la validita' dell' opinione
prima riportata, sottolineando come la irretroattivita' della
sentenza di riforma, deducibile ex art. 2126, escluda la riduzione in
pristino.
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