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125371
IDG780611072
78.06.11072 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
itri olga maria
efficacia nel tempo della vis esecutiva della sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 32 (1978), fasc. 2, pag. 910-931
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4170; d4215; d763
l' a. affronta il problema degli effetti della sentenza di riforma pronunciata in appello, sulla provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado; a tal fine distingue l' ipotesi della provvisoria esecuzione ope iudicis, disciplinato dall' art. 282 codice di procedura civile, da quella ope legis prevista dall' art. 18 della legge 20 maggio 1970 e, facendo riferimento alla prima, svolge una puntuale analisi circa gli atteggiamenti dottrinali e giurisprudenziali sul tema: in proposito fa presente come l' opinione restrittiva del redenti, secondo la quale la riforma in appello della sentenza di primo grado determina, prima ancora del passaggio in giudicato, l' immediata caducazione di ogni effetto della provvisoria esecuzione, avendo l' art. 336 come unica funzione quella di precisare che la caducazione non e' definitiva, risulti superata per l' emergere di altri orientamenti sia in seno alla dottrina che alla giurisprudenza volti a limitare, quanto piu' possibile, gli effetti della riforma d' appello: sottolinea come a tal fine si distingua fra il momento della pubblicazione della sentenza d' appello e il suo passaggio in giudicato, ritenendosi che solo il verificarsi di quest' ultimo determini la caducazione degli effetti della provvisoria esecuzione: in particolare l' a. accoglie l' opinione del satta, il quale ricollega il perdurare dell' efficacia esecutiva della sentenza di primo grado alla autonomia della clausola di provvisoria esecuzione, che puo' dunque comprendersi fra quei provvedimenti per il cui venir meno l' art. 336 richiede il passaggio in giudicato della sentenza di riforma. ritornando poi sul tema della provvisoria esecuzione ope legis, l' a. conferma la validita' dell' opinione prima riportata, sottolineando come la irretroattivita' della sentenza di riforma, deducibile ex art. 2126, escluda la riduzione in pristino.
art. 336 c.p.c. comma 3 art. 18 l. 20 maggio 1970
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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