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125468
IDG780900423
78.09.00423 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
aimonetto maria gabriella
nota a cass. sez. ii pen. 19 maggio 1976
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 1, pt. 2, pag. 17-18
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6070; d60704; d6241
l' a., con ampi richiami di dottrina e di giurisprudenza, annota una decisione della corte di cassazione in cui e' affermato che la dichiarazione di contumacia dell' imputato emessa senza la preventiva audizione del difensore, peraltro presente, da' luogo ad una nullita' relativa e non assoluta, posto che il diritto di difesa non risulta in tal caso in alcun modo confiscato e deve, anzi, esplicarsi in tutta la sua efficienza per confutare ed impugnare formalmente, all' atto stesso della sua emanazione, l' ordinanza dichiarativa di contumacia. trattasi percio' di nullita' sanata per il mancato rilievo da parte del difensore prima che si proceda oltre nel dibattimento. in particolare, l' a. rileva come la prevalente dottrina ravvisi nella omissione de quo una violazione di legge riconducibile all' art. 185 codice procedura penale.
art. 150 c.p.p. art. 185 comma 1 n. 3 c.p.p. art. 187 c.p.p. art. 498 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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