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125484
IDG780700120
78.07.00120 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ronga giulio
inderogabilita' delle norme sulla ripartizione dei prodotti nel contratto di mezzadria. obblighi del mezzadro nell' azienda agraria per la produzione di vini con denominazione di origine controllata
nota a app. trento, sez. spec. agr. 30 gennaio 1976
Giur. agr. it., an. 25 (1978), fasc. 3, pt. 2, pag. 173-176
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d91441; d91446
l' a. trae spunto dalla sentenza, alla quale aderisce, per brevi considerazioni di carattere generale su alcuni aspetti della legge n. 756 del 1964. ritiene che la inderogabilita' sancita dall' art. 1 comma 2 non sia assoluta, ma relativa. rileva che la disciplina della ripartizione dei prodotti risponde all' esigenza di privilegiare la posizione del lavoratore rispetto a quella del concedente. osserva che il mezzadro ha la facolta', e non l' obbligo, di utilizzare gli impianti esistenti nell' azienda per trasformare la sua quota di prodotti, ma che, tuttavia, non e' libero di cedere tale quota a terzi dovendo preferire, a parita' di condizioni, il concedente. ritiene che tale norma risponda a un interesse generale dell' economia agraria. auspica infine, anche nell' interesse dei consumatori, che la liberta' del mezzadro in materia di vendita dei prodotti ai terzi venga ulteriormente limitata quando di prodotti a denominazione di origine controllata.
art. 1 l. 13 settembre 1964, n. 756 art. 4 l. 13 settembre 1964, n. 756 art. 5 l. 13 settembre 1964, n. 756 d.p.r. 12 luglio 1963, n. 930 art. 1 d.p.r. 23 marzo 1970
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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