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| IDG780700120 | |
| 78.07.00120 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| ronga giulio
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| inderogabilita' delle norme sulla ripartizione dei prodotti nel
contratto di mezzadria. obblighi del mezzadro nell' azienda agraria
per la produzione di vini con denominazione di origine controllata
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| nota a app. trento, sez. spec. agr. 30 gennaio 1976
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| Giur. agr. it., an. 25 (1978), fasc. 3, pt. 2, pag. 173-176
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d91441; d91446
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| l' a. trae spunto dalla sentenza, alla quale aderisce, per brevi
considerazioni di carattere generale su alcuni aspetti della legge n.
756 del 1964. ritiene che la inderogabilita' sancita dall' art. 1
comma 2 non sia assoluta, ma relativa. rileva che la disciplina della
ripartizione dei prodotti risponde all' esigenza di privilegiare la
posizione del lavoratore rispetto a quella del concedente. osserva
che il mezzadro ha la facolta', e non l' obbligo, di utilizzare gli
impianti esistenti nell' azienda per trasformare la sua quota di
prodotti, ma che, tuttavia, non e' libero di cedere tale quota a
terzi dovendo preferire, a parita' di condizioni, il concedente.
ritiene che tale norma risponda a un interesse generale dell'
economia agraria. auspica infine, anche nell' interesse dei
consumatori, che la liberta' del mezzadro in materia di vendita dei
prodotti ai terzi venga ulteriormente limitata quando di prodotti a
denominazione di origine controllata.
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| art. 1 l. 13 settembre 1964, n. 756
art. 4 l. 13 settembre 1964, n. 756
art. 5 l. 13 settembre 1964, n. 756
d.p.r. 12 luglio 1963, n. 930
art. 1 d.p.r. 23 marzo 1970
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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