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125489
IDG781000060
78.10.00060 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a comm. i grado modena sez. i 8 novembre 1977
Boll. trib., an. 45 (1978), fasc. 2 (30 gennaio), pag. 150
d21551; d2154; d23065; d23064; d23062
conformemente all' avviso giurisprudenziale, l' a. afferma il carattere innovativo e non interpretativo dell' art. 36 bis del decreto n. 600 del 1973, che autorizza per talune ipotesi la liquidazione del tributo senza necessita' di preventivo accertamento, osservando che in contrasto con i principi informatori della disciplina vigente in materia tale norma consente al fisco di procedere senza previo accertamento a rettifiche ed iscrizioni a ruolo dei cui motivi il contribuente non viene preventivamente edotto. ritiene che le imposte arretrate di cui all' art. 85 del decreto sull' irpef non rientrino tra gli oneri detraibili di cui la legge sancisce l' indetraibilita' nel caso di mancata documentazione in allegato alla dichiarazione. osserva che si tratta di oneri imposti dal fisco stesso, che ne conosce sia l' importo sia il ruolo di iscrizione.
art. 10 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 85 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 3 ultimo comma d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 36 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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