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125490
IDG781000076
78.10.00076 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
p(ietrantonio) l(uigi)
nota a cass. sez. i 6 ottobre 1977, n. 4251
Imp. dir. er., an. 21 (1978), fasc. 1, pt. 2, pag. 28-29
d23207; d23028; d21807; d2182; d2184; d30802; d30803
commentando la sentenza in cui la cassazione ha affermato che il diritto dell' esattore di riscuotere, in pendenza del contratto esattoriale, l' imposta straordinaria progressiva sul patrimonio e' soggetto all' ordinaria prescrizione decennale e non a quella breve quinquennale in quanto tale imposta presenta i caratteri di un' obbligazione ad esecuzione istantanea, l' a. osserva che il tributo in questione e' senza dubbio istantaneo, ma che la pronuncia da' luogo ad incertezze in quanto sembra escludere dalla prescrizione decennale le imposte ad esecuzione periodica. per queste ultime la tesi della prescrizione breve si fonderebbe sull' art. 218 del previgente testo unico delle imposte dirette (ora art. 63 del decreto n. 602 del 1973). l' a. rileva peraltro che per la riscossione dell' imposta sul patrimonio e' prevista l' applicabilita' delle norme relative all' imposta di ricchezza mobile (imposta periodica) e che pertanto anche per l' imposta sul patrimonio, anche se e' ad esecuzione istantanea, dovrebbe applicarsi la prescrizione quinquennale.
art. 218 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645 art. 50 d.p.r. 9 maggio 1950, n. 203 art. 63 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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