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| IDG781000080 | |
| 78.10.00080 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| p(ietrantonio) l(uigi)
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| sulla detrazione degli oneri ex art. 10 d.p.r. 597/1973 non
documentati in allegato alla dichiarazione dei redditi
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| nota a comm. i grado livorno sez. i 23 novembre 1977
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| Imp. dir. er., an. 21 (1978), fasc. 2, pt. 2, pag. 78-79
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| d23064; d23062; d23066; d200
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| in merito alla questione della detraibilita' o meno degli oneri di
cui all' art. 10 del decreto sull' irpef nel caso di omessa
documentazione in allegato alla dichiarazione, l' a. ritiene conforme
alla legge la tesi sostenuta (in contrasto con l' amministrazione
finanziaria) nella decisione in rassegna, secondo cui qualora l'
ufficio recuperi a credito oneri non documentati il contribuente puo'
adire la commissione tributaria competente e, previa esibizione dei
documenti, ottenere il riconoscimento della deduzione. secondo l' a.
il legislatore, statuendo con l' art. 36 bis del decreto n. 600 del
1973 (aggiunto con legge n. 920 del 1976) che gli uffici possono
escludere la deduzione dal reddito degli oneri di cui all' art. 10
non risultanti dai documenti allegati alla dichiarazione, ha posto
sostanzialmente nel nulla la comminatoria di indetraibilita' per
documentazione non presentata contestualmente alla dichiarazione,
prevista dall' art. 3 del decreto citato. pur rilevando nella
discrezionalita' lasciata agli uffici motivi di contrasto con l' art.
3 della costituzione per i trattamenti sperequativi cui puo' dar
luogo, l' a. auspica che non venga sollevata la questione di
incostituzionalita' di tale norma, la cui sopravvivenza e' di estrema
utilita' per i contribuenti.
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| art. 10 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
art. 3 ultimo comma d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
art. 36 bis d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
art. 2 d.p.r. 24 dicembre 1976, n. 920
art. 3 cost.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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