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125493
IDG781100037
78.11.00037 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
capotorti francesco
the protection of minorities under multilateral agreements on human rights
(la protezione delle minoranze secondo la convenzioni multilaterali sui diritti dell' uomo)
Italian Yearbook Intern. Law, vol. 2, an. 1976 (1976), pag. 3-32
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d866; d820
al concetto di minoranza nell' art. 27 del patto sui diritti civili e politici non e' da ritenere essenziale il carattere subordinato del gruppo che presenti distinti caratteri e tradizioni etnici, religiosi o linguistici. il gruppo deve tuttavia non essere in una posizione dominante e non essere maggioritario. anche un gruppo immigrato puo' costituire una minoranza. l' esistenza della minoranza non dipende in alcun modo dal riconoscimento dello stato nel cui territorio e' insediata. sulla base del patto l' autodeterminazione nel senso di una secessione e' considerata spettante solo ad un gruppo etnico che sia politicamente e giuridicamente in una situazione di soggezione e dipendenza. l' art. 27 pone agli stati un obbligo positivo di prendere misure perche' si produca una reale uguaglianza fra minoranza e maggioranza. fra i limiti dei diritti delle minoranze vi e' l' esigenza che il trattamento privilegiato della minoranza non costituisca una restrizione intollerabile dei diritti di altri. per assicurare una migliore protezione delle minoranze sarebbe opportuno stabilire obblighi piu' precisi e strumenti internazionali di garanzia piu' idonei.
art. 27 patto new york 1966 (diritti civili e politici) art. 1 patto new york 1966 (diritti civili e politici)
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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