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125507
IDG781100051
78.11.00051 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
paone pasquale
italian income tax and tax liability of foreign states and international organizations
(imposta italiana sui redditi ed assoggettamento all' imposta di stati stranieri ed organizzazioni internazionali)
Italian Yearbook Intern. Law, vol. 2, an. 1976 (1976), pag. 273-284
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23071; d83; d85; d82121; d82122
il diritto internazionale consuetudinario non impone di accordare l' immunita' tributaria agli stati stranieri rispetto ai redditi prodotti nel territorio dello stato allorche' essi non costituiscano diretto esercizio di funzioni pubbliche. lo stesso vale per le organizzazioni internazionali. l' art. 2 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 si applica anche a stati stranieri ed organizzazioni internazionali. questi enti sono tenuti ad effettuare ritenute di acconto sui compensi dati ai propri dipendenti in italia che siano cittadini italiani. cio' e' conforme a quanto stabilito dall' art. 37 della convenzione di vienna sulle relazioni diplomatiche. anche se l' art. 49 della convenzione di vienna sulle relazioni consolari stabilisce un' esenzione tributaria dei consoli senza distinguere fra cittadini italiani e stranieri, cio' e' solo perche' di regola il console deve essere uno straniero. nelle convenzioni relative alle immunita' dei funzionari di organizzazioni internazionali e' generalmente esclusa l' esenzione tributaria dei cittadini dello stato di sede.
art. 2 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 23 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 4 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601 art. 37 conv. vienna 1961 (relazioni diplomatiche) art. 49 conv. vienna 1963 (relazioni consolari)
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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